Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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.beni presenti e futuri

Anche per questa definizione è necessario un approfondimento;
a prima vista può sembrare un non senso parlare di beni futuri perché un bene, per esser tale, deve anche esistere.
Ma è anche vero che nel campo dei rapporti economici e giuridici si possono prendere impegni affinché si costituisca un oggetto che al momento non esiste ancora: è questo il bene futuro considerato proprio perché si presume che verrà a esistenza. Questa situazione d’incertezza circa l'effettiva " nascita " del bene comporta delle limitazioni in merito ai diritti che potranno sorgere; un bene futuro, infatti, non potrà mai essere oggetto di un diritto reale, come la proprietà, perché tali diritti si costituiscono sopra a una cosa (una res) sempreché questa esista. Nel caso i diritti relativi, invece, ci si può tranquillamente impegnare su beni che ancora non esistono, come i frutti di un albero, e quindi una parte si può obbligare a vendere tali frutti ma solo dopo che saranno venuti a esistenza. Prima di quel momento la stessa parte sarà solo obbligata ad adoperarsi per fare in modo che questi nuovi beni vengano a esistenza ed è per questo che si dice che i beni futuri possono essere solo oggetto di rapporti obbligatori (art. 1348 c.c.).

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