Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
universalità
Il codice civile
all'articolo 816 prevede solo le universalità di fatto, cioè quella pluralità di
cose mobili appartenenti alla stessa persona cui è stata data una destinazione
unitaria. La dottrina, invece, ha individuato anche una nuova categoria di
universalità non avente a oggetto beni mobili, ma dei rapporti giuridici che si
è voluto considerare in maniera unitaria. Esempio di questa seconda universalità
è l'eredità.
Tornando alle universalità di fatto ne individuiamo le caratteristiche
essenziali nell'essere composta da
una pluralità di cose
mobili e dal fatto che tutte queste
appartengano allo stesso proprietario;
c'è bisogno, inoltre, della volontà del proprietario stesso di
destinarle ad uno scopo
comune. Come esempi di universalità di fatto
possiamo citare una biblioteca, un gregge o l'azienda, anche se per quest'ultima
vi sono dei dubbi circa la sua natura di universalità patrimoniale, vista
l'eterogeneità gli elementi di cui è composta. L'universalità di fatto si
distingue dalle cose composte
poiché non v'è coesione fisica tra gli elementi che la
compongono. Si distingue dalle pertinenze
perché non esiste rapporto di subordinazione tra un bene e l'altro.
Dal punto di vista dei rapporti giuridici, è possibile chiedere la tutela
attraverso l'azione di manutenzione che, vedremo, non è concessa per i beni
mobili. Per le universalità di mobili non si applica la regola "il possesso vale
titolo" nel senso che non si acquista la proprietà con la semplice trasmissione
possesso, cosa accade invece per i beni mobili anche nell'ipotesi in cui il
possesso sia stato trasmesso da chi non è proprietario, ma sarà necessario che
il possesso duri per dieci anni. È comunque possibile che i singoli beni che
compongono l'universalità siano oggetto di diversi rapporti giuridici: se sono
possessore di una biblioteca posso venderla per intero, ma anche alienare
singolarmente i libri che la compongono.
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