Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
rapporti di connessione tra le cose
Abbiamo sinora parlato di beni e li
abbiamo sempre considerati formati da una cosa unica; in realtà, accade spesso
che i beni non siano formati da un solo elemento ma sono il frutto della
combinazione o della fusione di cose più semplici. Ci occuperemo quindi proprio
di quei beni che sono il frutto della combinazione di cose più semplici
premettendo che la nostra valutazione avrà sempre natura economica e giuridica,
e non fisica, perché dal punto di vista fisico non è forse possibile individuare
una cosa che sia veramente " semplice " cioè non composta dalla fusione di più
elementi minori. Iniziamo la nostra indagine dal primo gradino, cioè dalle
cose semplici, che sono formate
dalla combinazione di diversi elementi, ma questi sono fusi tra loro in modo
tale da perdere la loro individualità e da far apparire all'esterno
l'esistenza di una cosa unica.
Per capire se ci troviamo di fronte ad
una cosa semplice o a una cosa composta non dovremo certamente ricorrere al
microscopio, ma, molto più semplicemente ai nostri sensi.
Anche la cosa semplice è composta di
più elementi, ma osservandola appare essere una cosa unica; sono cose semplici
un animale, un anello d'oro, un albero, anche se sappiamo tutti benissimo che
l'oro contiene anche una piccola percentuale di rame, che un animale è composto
da diversi organi e così via. La cosa semplice non può essere divisa senza
distruggerla o alternarne profondamente la fisionomia.
Prima di chiudere il discorso sulle cose semplici, è necessario fare una piccola
precisazione: cosa semplice non vuol dire cosa indivisibile; se è vero che
normalmente le cose semplici sono anche indivisibili, accade anche che cose
semplici possano essere divisibili, come ad esempio una forma di pane che può
essere tranquillamente divisa in più fette.
Passiamo alle cose composte, che sono il frutto della combinazione di più
elementi che conservano la loro individualità essendo ancora distinguibili gli
uni dagli altri.
Per capire che cos'è una cosa composta è
utile riportare subito degli esempi: un'automobile è sicuramente una cosa
composta, un computer è anche un'altra cosa composta e così via. Dagli
esempi fatti ci rendiamo conto che le cose composte sono il frutto di elementi
che conservano la loro autonomia, e sono suscettibili di autonomi rapporti
giuridici, ma che sono complementari gli uni agli altri, sono unificati, cioè,
per servire ad un unico scopo; in un computer è quindi possibile vendere la
scheda video senza che vi sia necessità di alienare l'intera macchina, ma è
anche vero che senza la scheda video il computer non può funzionare.
Consideriamo ora le cose accessorie: una cosa è accessoria quando è in rapporto
con un'altra cosa detta principale. La combinazione delle due cose non forma un
bene nuovo rimanendo entrambe autonome sia da punto vista della funzione che da
quello materiale.
Anche questa definizione ha bisogno di
essere chiarita con un esempio: un computer è sicuramente una cosa composta, una
statua è accessoria al fondo in cui è posta poiché non è complementare al fondo
ma serve solo per il suo abbellimento. Il fondo, infatti, rimarrà tale anche
senza la statua, mentre il computer perderà la sua funzione se non avrà più la
scheda video o il monitor. Avendo chiarito il concetto di cosa accessoria
possiamo meglio comprendere che cos'è una pertinenza:
Come si è già accennato la pertinenza non è un
elemento funzionale della cosa principale perché è dotata di autonomia sia
funzionale che materiale.
Per creare il rapporto con la cosa principale saranno quindi necessari degli
elementi che non riscontriamo nella cosa composta, e precisamente:
Una volta costituito il rapporto, la pertinenza segue la sorte della cosa principale; se ad esempio si vende la cosa principale s'intende venduta anche la pertinenza a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente (art.818 c.c.). È possibile, però costituire rapporti giuridici diversi per la pertinenza; posso, quindi, concedere in uso il garage annesso alla mia casa o venderlo. Analizzando le singole figure di pertinenze possiamo ancora distinguere tra:
Il vincolo di pertinenza cessa quando viene meno l'elemento oggettivo o soggettivo, ad es. quando la cosa è stata venduta o è perita.
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