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cose fungibili e infungibili
Il codice civile spesso si riferisce ai
concetti di fungibilità e d’infungibilità. Il comodato, ad esempio, ha a oggetto
cose infungibili, (art. 1803 c.c.) poiché bisogna restituire la stessa cosa
ricevuta; il mutuo ha a oggetto cose fungibili (art. 1813 c.c.) perché devono
essere restituite cose della stessa specie e qualità; la compensazione opera tra
debiti e crediti che hanno ad oggetto cose fungibili (art. 1243 c.c.).
Le cose fungibili vengono spesso in considerazione per la caratteristica
di essere considerate a peso o a misura (
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