Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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cose fungibili e infungibili

Il codice civile spesso si riferisce ai concetti di fungibilità e d’infungibilità. Il comodato, ad esempio, ha a oggetto cose infungibili, (art. 1803 c.c.) poiché bisogna restituire la stessa cosa ricevuta; il mutuo ha a oggetto cose fungibili (art. 1813 c.c.) perché devono essere restituite cose della stessa specie e qualità; la compensazione opera tra debiti e crediti che hanno ad oggetto cose fungibili (art. 1243 c.c.).
Le cose fungibili vengono spesso in considerazione per la caratteristica di essere considerate a peso o a misura (
100 kg. di grano), e anche da questo punto di vista possono essere distinte dalle cose generiche dove si fa riferimento al modo in cui le parti decidono di definire la cosa, se appartenente ad un genus o meno.

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