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cose generiche e specifiche
La distinzione tra cose generiche e specifiche
dipende dalla considerazione che i soggetti hanno della cosa che può essere
considerata come generica o specifica secondo le intenzioni delle parti. Se
m’impegno a vendere un cavallo arabo posso concordare con il compratore che la
vendita può avere a oggetto un qualsiasi animale del genere, ma potrebbe
accadere che l'accordo riguardi un particolare cavallo arabo, con certe
caratteristiche ben precise, ed allora ecco che vendita avrà ad oggetto una cosa
specifica e non più generica.
All'opposto può accadere che una cosa comunemente intesa come specifica, ad es.
un quadro, possa essere considerata come generica, magari perché interessa più
per le sue dimensioni che per la sua individualità. La distinzione è
particolarmente rilevante perché la proprietà delle cose generiche passa solo
con l'individuazione della cosa da trasferire (art. 1378 c.c.); se la cosa
perisce prima dell’individuazione il venditore non sarà liberato dall'obbligo di
fornire la cosa, poiché questa, appartenendo appunto ad un genere, è sempre
reperibile, a meno che per un disastro perisca tutto il genere (un virus che
uccida tutti i cavalli del mondo).
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