Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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 cose generiche e specifiche

 

La distinzione tra cose generiche e specifiche dipende dalla considerazione che i soggetti hanno della cosa che può essere considerata come generica o specifica secondo le intenzioni delle parti. Se m’impegno a vendere un cavallo arabo posso concordare con il compratore che la vendita può avere a oggetto un qualsiasi animale del genere, ma potrebbe accadere che l'accordo riguardi un particolare cavallo arabo, con certe caratteristiche ben precise, ed allora ecco che vendita avrà ad oggetto una cosa specifica e non più generica.
All'opposto può accadere che una cosa comunemente intesa come specifica, ad es. un quadro, possa essere considerata come generica, magari perché interessa più per le sue dimensioni che per la sua individualità. La distinzione è particolarmente rilevante perché la proprietà delle cose generiche passa solo con l'individuazione della cosa da trasferire (art. 1378 c.c.); se la cosa perisce prima dell’individuazione il venditore non sarà liberato dall'obbligo di fornire la cosa, poiché questa, appartenendo appunto ad un genere, è sempre reperibile, a meno che per un disastro perisca tutto il genere (un virus che uccida tutti i cavalli del mondo).

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