Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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beni divisibili e indivisibili

 

Questa definizione merita un chiarimento e un approfondimento;
in natura pare che non esistano cose che non possano essere divise.
Risulta allora evidente che la divisibilità o l'indivisibilità non derivano da caratteristiche fisiche ma da valutazioni economiche e giuridiche.
Avendo ben chiara questa premessa, scopriamo che il fulcro del concetto sta nella possibilità di frazionamento in parti della cosa. Quest'ultima è frazionabile quando può essere divisa in parti omogenee, cioè in porzioni che conservano proporzionalmente funzione e valore del tutto; è quindi indivisibile un libro perché venti pagine non hanno, in proporzione, il valore del libro intero, mentre è divisibile una partita di grano perché una sua parte conserva la funzione dell'intera partita e possiede proporzionalmente il valore del tutto. Può accadere, però, che si consideri indivisibile un bene suscettibile di essere diviso in parti; in questi casi avremo una indivisibilità convenzionale (o soggettiva), come nel caso in cui creditore pretenda che il grano sia consegnato in una sola volta o una indivisibilità legale come nel caso delle parti comuni di un edificio.

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