Gli alimenti

nozione

è l'obbligo che incombe a carico di determinate categorie di parenti e affini
di provvedere alle esigenze necessarie del loro familiare che non è in grado di sostenersi autonomamente 

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I vincoli di solidarietà che devono intercorrere tra i membri di una stessa famiglia non trovano il loro fondamento solo in obblighi di carattere morale, ma anche in numerose norme di legge che stabiliscono, tra l'altro, il diritto agli alimenti ed il diritto mantenimento.

Ci occupiamo qui del diritto agli alimenti che, a norma dell'art. 438 c.c. :" possono essere chiesti solo da chi versa in stato bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento".

Vi sono quindi due condizioni per ottenere gli alimenti:

L'alimentando ha diritto, quindi, al necessario per vivere, inteso come soddisfazione delle sue esigenze primarie.

In ciò si coglie la differenza tra il diritto agli alimenti e quello al mantenimento

Quest'ultimo ha contenuto molto più ampio (vedi ad es. art. 147 c.c.) e va ben oltre la soddisfazione dei bisogni primari, concretandosi anche in tutto ciò che è necessario per svolgere una adeguata vita di relazione secondo l'ambiente sociale in cui la famiglia vive, sempre, beninteso, in relazione alle sostanze degli obbligati ed alle loro capacità.  Il diritto al mantenimento, inoltre, prescinde dallo stato di bisogno del beneficiario.

Gli obbligati agli alimenti sono determinati in via decrescente secondo il grado di parentela.
In altre parole sono obbligati per primi i parenti di grado più vicino (il coniuge ed i figli) , poi via via tutti gli altri sino giungere ai suoceri (art. 433 c.c.) anche se fra i coniugi esiste un più ben ampio obbligo all'assistenza morale e materiale (art. 143 c.c.). 
Particolare è la posizione del donatario che è tenuto agli alimenti con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante (art. 437 c.c.), non oltre, però, il valore della cosa donata.

Occupiamoci, ora, sinteticamente degli altri aspetti relativi al diritto agli alimenti, rimandando per un approfondimento alla lettura dei singoli articoli attraverso i collegamenti 

misura degli alimenti 

secondo l'art. 438 c.c. gli alimenti sono dovuti in proporzione del bisogno di chi li domanda  ed in proporzione delle condizioni economiche di chi li somministra; sono, inoltre dovuti dal giorno della proposizione della domanda giudiziale o dalla costituzione in mora dell'obbligato

modo di prestazione degli alimenti 

l'obbligato può scegliere se prestarli in denaro, o accogliendo mantenendo direttamente nella propria casa l'alimentando (art. 443 c.c.). Si tratta, quindi, di obbligazione alternativa, ma con delle peculiarità poiché  il giudice può determinare il modo  di somministrazione

concorso di più obbligati 

se vi sono più obbligati nello stesso grado, tutti devono concorrere in proporzione delle proprie condizioni economiche (art. 441 c.c.)

concorso di più aventi diritto 

se vi sono più aventi diritto verso un solo obbligato e questi non è in grado di provvedere per tutti , si può stabilire che taluno degli aventi diritto abbia gli alimenti da un obbligato di grado inferiore (art. 442 c.c.)

decisione sugli alimenti

è presa con sentenza che, però a differenza del regime normale di tali provvedimenti, è sempre revocabile e modificabile in seguito al variare delle condizioni del beneficiario (art. 440 c.c.)

Non si può disporre liberamente dei crediti alimentari (art. 447 c.c.) ; questi non solo non sono cedibili, ma sono anche  impignorabili, imprescrittibili, irrinunciabili e ciò per la particolare funzione di tali crediti, che costituiscono garanzia dei bisogni primari dell'alimentando, tanto è vero che per rafforzare la tutela dell'alimentando, è punito penalmente il rifiuto di assicurargli  gli alimenti (art. 570 c.p.).

Viene da chiedersi cosa accade nel caso un cui un genitore sia stato dichiarato decaduto dalla potestà, se, in altre parole tale genitore abbia comunque diritto agli alimenti.
A tale quesito ha dato risposta l’art. 448 bis introdotto dalla l. 219\2012, e modificato dal d.lgs. 154\2013 , rubricato “Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli” secondo il quale:” Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale  e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione”.
Come si vede i figli (e, in mancanza, i loro discendenti prossimi), non sono più tenuti, decaduto il genitore dalla responsabilità genitoriale, agli alimenti. L’adempimento di tale obbligo potrà però avere la caratteristica di obbligazione naturale. La cessazione dei rapporti tra figlio e genitore decaduto dalla responsabilità può spingersi fino al punto che il figlio possa escludere il genitore dalla successione, indipendentemente dai casi di indegnità ex art. 463 dove l’indegno è comunque escluso dalla successione, salvo riabilitazione ex art. 466. 

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