Articolo 570 codice penale. Violazione degli obblighi di assistenza
familiare.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o
comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle
famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei
genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o
con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del
coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero
inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia
legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal
numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2
del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come
più grave reato da un'altra disposizione di legge.
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