Articolo 440. Cessazione, riduzione e aumento.
Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le
condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità
giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le
circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta
disordinata o riprovevole dell'alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado
anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non
può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto
all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
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