Articolo 441. Concorso di obbligati.
Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla
prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa,
ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in
condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è
posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo
di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le
circostanze.
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