Articolo 438. Misura degli alimenti.
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa
in istato di bisogno e non č in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e
delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia
superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto perņ riguardo
alla sua posizione sociale.
Il donatario non č tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel
suo patrimonio.
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