Articolo 442. Concorso di aventi diritto.
Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei
confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai
bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti
opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi
bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di
conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.
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