Articolo 443. Modo di somministrazione degli alimenti.
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di
adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in
periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi
ha diritto.
L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di
somministrazione.
In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre
temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli
che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
|