Giurisprudenza.

 

 Il diritto agli alimenti non è “automatico” ma è sottoposto all’onere della prova; in sostanza l’alimentando deve provare si trovarsi in stato di bisogno e la correlativa impossibilità, in relazione alle proprie condizioni o attitudini a trovare lavoro.

 

Trib. Treviso Sez. I, 31-08-2017

Ai fini del riconoscimento della prestazione alimentare è necessario che l'alimentando dimostri l'impossibilità di provvedere in tutto od in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali.

FONTI  Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2017 

 

 

Cass. civ. Sez. I, 12-04-2017, n. 9415

Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, tanto che ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.

FONTI  Quotidiano Giuridico, 2017 

Il credito alimentare, non riscosso, può essere oggetto di azione surrogatoria? No, secondo il Tar della Lombardia.

 

 

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 04-07-2011, n. 1738

Il credito alimentare, di natura personale, non può essere oggetto di azione surrogatoria da parte dei creditori dell'avente diritto (come emerge dal combinato disposto degli art. 438, comma 1 e dell'art. 2900 c.c.), il quale non può disporre del proprio credito, che, difatti, non può essere ceduto, né fatto oggetto di compensazione, ex art. 447 c.c.; del resto, il credito alimentare neppure si estingue per prescrizione, atteso che l'art. 2948, n. 2, c.c. prevede la prescrizione quinquennale solo per le annualità scadute.

FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2011

 

C’è un ordine di soggetti obbligati a prestare gli alimenti, il tribunale di Cassino spiega come deve essere seguito.

 

Trib. Cassino, 23-08-2016

In base al combinato disposto degli artt. 433 e 441 c.c., condizione dell'azione alimentare proposta contro persone obbligate in un grado determinato è la mancanza di obbligati di grado anteriore o la loro incapacità di prestare gli alimenti. Qualora più persone sono obbligate nello stesso grado, può essere accolta l'azione proposta contro solo alcuni di essi nel caso in cui gli altri risultino incapaci di sostenere la prestazione alimentare.

FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica , 2016

Quali sono i redditi da prendere in considerazione per l’obbligo alimentare, quelli presenti o anche quelli futuri?

Cass. civ. Sez. I, 11-11-1994, n. 9432

Al fine del riconoscimento e della quantificazione del diritto agli alimenti, nonché della ripartizione del relativo onere in presenza di più obbligati, il raffronto fra le rispettive condizioni economiche va effettuato con riferimento alla situazione in atto, e, quindi, deve prescindere da vicende future, quale la probabile riscossione di crediti, le quali potranno avere influenza, al loro verificarsi, per un'eventuale revisione di dette statuizioni, ai sensi dell'art. 440 c.c.

FONTI  Mass. Giur. It., 1994 

Un concetto poco comune, il vitalizio alimentare.

Cass. civ. Sez. II, 13-06-1997, n. 5342

E' legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. , un negozio atipico di cd. "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia, di cui all'art. 1872 stesso codice, sulla premessa che vitalizio alimentare e rendita, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché, nella seconda, le obbligazioni dedotte in contratto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili e, quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 443 c.c. , mentre, nel primo, le obbligazioni contrattuali attengono a prestazioni (di dare e di fare) aventi contenuto accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato in funzione della sua propria qualità personale, con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz'altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento, di cui all'art. 1453, espressamente escluso, invece, per la rendita vitalizia.

FONTI  Notariato, 1998,
Mass. Giur. It., 1997 

Per l’art. 447 non è ammissibile la cessione o la compensazione del credito alimentare, e per quello relativo al mantenimento?

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-11-2016, n. 23569 (rv. 642684-01)

Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C., confermando l'ordinanza di merito, ha ritenuto l'inadempimento del coniuge onerato, che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore dei figli e il proprio credito per rate di mutuo). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/12/2014)

FONTI  CED Cassazione, 2016 

                          

Il nuovo articolo 448 bis non è incostituzionale.

 

Corte cost., 27-01-2016, n. 34

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448-bis cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - disponendo che il figlio e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale - non esclude altresì la permanenza dell'obbligo alimentare del figlio nei confronti del genitore non formalmente colpito dalla predetta decadenza ma responsabile di reiterate violazioni dei doveri inerenti alla posizione genitoriale. Il rimettente ha affermato apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accertamento in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, sia dello stato di bisogno e dell'impossibilità di farvi fronte, dedotti dall'attore, sia della "indegnità" del genitore, eccepita dal figlio convenuto; per cui l'incidenza dell'invocata declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da adottare nel giudizio principale, risulta solo ipotetica e virtuale. Inoltre, la richiesta pronuncia additiva non si prospetta a contenuto "obbligato", essendo possibili diversi tipi di intervento, quanto all'individuazione dei fatti giustificativi, del giudice competente ad accertarli e del procedimento da adottarsi, agli effetti dell'auspicata declaratoria "postuma" di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ormai maggiorenne, con la conseguenza che la scelta tra tali eventuali interventi, peraltro ampliativi di una deroga al generale dovere di solidarietà, resta riservata alla discrezionalità del legislatore.

FONTI
Sito uff. Corte cost., 2016


Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete