Giurisprudenza.
Il
diritto agli alimenti non è “automatico” ma è sottoposto all’onere della
prova; in sostanza l’alimentando deve provare si trovarsi in stato di
bisogno e la correlativa impossibilità, in relazione alle proprie
condizioni o attitudini a trovare lavoro. Trib. Treviso Sez. I, 31-08-2017 Ai fini del riconoscimento della prestazione alimentare è necessario che l'alimentando dimostri l'impossibilità di provvedere in tutto od in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2017
Cass. civ. Sez. I,
12-04-2017, n. 9415 Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, tanto che ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata. FONTI Quotidiano Giuridico, 2017
Il credito alimentare, non
riscosso, può essere oggetto di azione surrogatoria? No, secondo il Tar
della Lombardia. T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 04-07-2011, n. 1738 Il credito alimentare, di natura personale, non può essere oggetto di azione surrogatoria da parte dei creditori dell'avente diritto (come emerge dal combinato disposto degli art. 438, comma 1 e dell'art. 2900 c.c.), il quale non può disporre del proprio credito, che, difatti, non può essere ceduto, né fatto oggetto di compensazione, ex art. 447 c.c.; del resto, il credito alimentare neppure si estingue per prescrizione, atteso che l'art. 2948, n. 2, c.c. prevede la prescrizione quinquennale solo per le annualità scadute. FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2011
C’è un ordine di soggetti
obbligati a prestare gli alimenti, il tribunale di Cassino spiega come
deve essere seguito. Trib. Cassino, 23-08-2016 In base al combinato disposto degli artt. 433 e 441 c.c., condizione dell'azione alimentare proposta contro persone obbligate in un grado determinato è la mancanza di obbligati di grado anteriore o la loro incapacità di prestare gli alimenti. Qualora più persone sono obbligate nello stesso grado, può essere accolta l'azione proposta contro solo alcuni di essi nel caso in cui gli altri risultino incapaci di sostenere la prestazione alimentare.
FONTI Massima redazionale De Agostini
Giuridica , 2016
Quali sono i redditi da prendere in considerazione per l’obbligo
alimentare, quelli presenti o anche quelli futuri?
Cass. civ. Sez. I, 11-11-1994, n. 9432
Al fine del riconoscimento e della
quantificazione del diritto agli alimenti, nonché della ripartizione del
relativo onere in presenza di più obbligati, il raffronto fra le
rispettive condizioni economiche va effettuato con riferimento alla
situazione in atto, e, quindi, deve prescindere da vicende future, quale
la probabile riscossione di crediti, le quali potranno avere influenza,
al loro verificarsi, per un'eventuale revisione di dette statuizioni, ai
sensi dell'art. 440 c.c.
FONTI Mass. Giur. It., 1994
Un concetto poco comune, il vitalizio alimentare.
Cass. civ. Sez. II, 13-06-1997, n. 5342
E' legittimamente configurabile, in
base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322
c.c. , un negozio atipico di cd. "vitalizio alimentare", autonomo e
distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia, di cui all'art. 1872
stesso codice, sulla premessa che vitalizio alimentare e rendita,
omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché,
nella seconda, le obbligazioni dedotte in contratto hanno ad oggetto
prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili e, quindi,
assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina
degli obblighi alimentari dettata dall'art. 443 c.c. , mentre, nel
primo, le obbligazioni contrattuali attengono a prestazioni (di dare e
di fare) aventi contenuto accentuatamente spirituale e, in ragione di
ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato
in funzione della sua propria qualità personale, con la conseguenza che
a tale negozio atipico è senz'altro applicabile il rimedio della
risoluzione per inadempimento, di cui all'art. 1453, espressamente
escluso, invece, per la rendita vitalizia.
FONTI Notariato, 1998,
Per l’art. 447 non è ammissibile la cessione o la compensazione del
credito alimentare, e per quello relativo al mantenimento?
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
18-11-2016, n. 23569 (rv. 642684-01)
Il carattere sostanzialmente
alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime
di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo
importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C., confermando
l'ordinanza di merito, ha ritenuto l'inadempimento del coniuge onerato,
che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a
titolo di assegno in favore dei figli e il proprio credito per rate di
mutuo). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/12/2014)
FONTI CED Cassazione, 2016
Il nuovo articolo 448 bis non è
incostituzionale.
Corte cost., 27-01-2016, n. 34
E' manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 448-bis cod. civ.,
impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui -
disponendo che il figlio e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non
sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al
genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla
responsabilità genitoriale - non esclude altresì la permanenza
dell'obbligo alimentare del figlio nei confronti del genitore non
formalmente colpito dalla predetta decadenza ma responsabile di
reiterate violazioni dei doveri inerenti alla posizione genitoriale. Il
rimettente ha affermato apoditticamente la rilevanza della questione,
omettendo qualsiasi accertamento in ordine alla sussistenza, nel caso
concreto, sia dello stato di bisogno e dell'impossibilità di farvi
fronte, dedotti dall'attore, sia della "indegnità" del genitore,
eccepita dal figlio convenuto; per cui l'incidenza dell'invocata
declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da adottare
nel giudizio principale, risulta solo ipotetica e virtuale. Inoltre, la
richiesta pronuncia additiva non si prospetta a contenuto "obbligato",
essendo possibili diversi tipi di intervento, quanto all'individuazione
dei fatti giustificativi, del giudice competente ad accertarli e del
procedimento da adottarsi, agli effetti dell'auspicata declaratoria
"postuma" di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti
del figlio ormai maggiorenne, con la conseguenza che la scelta tra tali
eventuali interventi, peraltro ampliativi di una deroga al generale
dovere di solidarietà, resta riservata alla discrezionalità del
legislatore.
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