Accettazione con beneficio di inventario

nozione
(art.
490 c.c.)

è una dichiarazione resa con atto pubblico attraverso cui l'erede dichiara di accettare con beneficio di inventario evitando, in tal modo, la confusione del suo patrimonio con quello del defunto

Con l'accettazione pura e semplice l'erede confonde il suo patrimonio con quello del defunto che divengono, in tal modo, un unico patrimonio; questa conseguenza può non sempre essere conveniente per l'erede, perché se nel patrimonio del de cuius i debiti superano i crediti, l'erede sarà tenuto comunque ad onorarli. Per questo motivo potrebbe convenire accettare l'eredità, non puramente e semplicemente, ma con beneficio di inventario in modo da non dover rispondere con il proprio patrimonio per i debiti che erano del defunto.

A volte l'accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d'inventario:

  1. i minori o gli interdetti (art. 471 c.c.);

  2. i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472 c.c.)

  3. le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).

La necessità della accettazione beneficiata non significa che questa sia automatica, perché è pur sempre necessario che vi sia un atto di accettazione compiuto (per quanto riguarda i minori e gli interdetti) dal tutore o dal genitore con l'autorizzazione del giudice tutelare, e per il minore emancipato e l'inabilitato, con il consenso del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare.

In tutti gli altri casi l'accettazione beneficiata è facoltativa, ma qual è l'effetto del beneficio d'inventario?

Ci risponde l'art. 490, che dopo aver affermato che l'effetto principale dell'accettazione beneficiata consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, ne specifica le conseguenze.
In particolare con l'accettazione beneficiata l'erede:

conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; in tal modo l'erede potrà soddisfare i crediti che aveva nei confronti del defunto

non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; in tal modo l'erede eviterà una damnosa ereditas, estinguendo tutti i pesi che gravano sull'eredità solo con l'attivo dell'asse ereditario senza intaccare il suo patrimonio

i creditori dell'eredità e i legatari potranno soddisfarsi sul patrimonio ereditario a preferenza (e quindi prima)  dei creditori dell'erede

Vediamo, ora, la forma richiesta dalla legge per l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.).

forma dell'accettazione beneficiata

è necessario l'atto pubblico a pena di nullità; la dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale
entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
La trascrizione consente all'erede di pagare regolarmente i creditori o i legatari (art. 495 c.c.)
la dichiarazione di accettazione deve preceduta o seguita dall'inventario

Il chiamato all'eredità  può trovarsi o meno nel possesso dei beni ereditari, in tal caso:

è  nel possesso dei beni ereditari
(art.
485 c.c.)

deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se non fa l'inventario entro i tre mesi, si considera che abbia accettato puramente e semplicemente; ugualmente accade  se compiuto l'inventario, entro di quaranta giorni dal compimento medesimo non dichiara se accetta o rinuncia all'eredità

 non è nel possesso dei beni ereditari
(art.
487 c.c.)

può fare la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto

Come si vede l'accettazione con beneficio di inventario deve essere pur sempre preceduta o seguita dall'inventario; diversamente avrà l'efficacia di una accettazione pura e semplice, ma che cos'è l'inventario?

Rispondiamo: è una operazione dal carattere prevalentemente contabile (artt. 769  e ss. c.p.c.) che serve a determinare l'attivo e il passivo del patrimonio ereditario; l'art. 775 c.p.c. indicando analiticamente il contenuto del processo verbale dell'inventario, ci fa capire in maniera precisa in cosa consiste l'inventario.

Non bisogna credere che con l'accettazione con beneficio d'inventario il chiamato all'eredità non divenga erede; al contrario diverrà erede, ma i suoi poteri sul patrimonio del defunto non saranno certamente quelli pieni che gli sarebbero derivati dalla accettazione pura e semplice; con l'accettazione beneficiata, infatti, l'erede diviene l'amministratore del patrimonio del de cuius, patrimonio che amministra nel suo interesse e in quello dei creditori e dei legatari; proprio perché l'erede amministra pur sempre delle cose sue, l'art. 491 c.c. prevede la sua responsabilità  per l'amministrazione solo per colpa grave. Pagati i creditori e i legatari con l'attivo disponibile del patrimonio ereditario (art. 495 c.c.), l'erede non sarà responsabile per i crediti rimasti ancora insoddisfatti, mentre i creditori potranno ancora agire in regresso contro i legatari per le somme che sono ancora loro dovute.

Chiudiamo l'argomento riportando le ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario;

decadenza dal beneficio di inventario

alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione (art. 493 c.c.)
omissioni o infedeltà nell'inventario (art. 494 c.c.)
nelle altre ipotesi previste dall'art. 505 c.c. (inosservanza delle procedure previste dalla legge)

 

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