Articolo
775. Processo verbale d'inventario.
Il processo verbale d'inventario contiene:
1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura,
della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe
censuarie;
2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del
marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;
3) l'indicazione della quantitą e specie delle monete per il danaro contante;
4) l'indicazione delle altre attivitą e passivitą;
5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e
passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale
procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri
e dei registri di commercio , firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
Se alcuno degli interessati contesta l'opportunitą d'inventariare qualche
oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle
osservazioni e istanze delle parti.
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