Articolo
495. Pagamento dei creditori e legatari.
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'articolo 484 o
dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia
posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si
oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'articolo
503,paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro
diritti di poziorità.
Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto
diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente
al testatore, nei limiti del valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo
che il credito sia anteriormente prescritto.
|