Articolo
505. Decadenza dal beneficio.
L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite
dall'articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel
termine stabilito dall'articolo 500, decade dal beneficio d'inventario.
Parimenti decade dal beneficio di inventario l'erede che, nel caso previsto
dall'articolo 503,dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di
credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o
non osserva il termine che gli č stato prefisso a norma dell'articolo 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori
privilegiati o ipotecari.
In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario puņ essere fatta valere
solo dai creditori del defunto e dai legatari.
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