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484. Accettazione col beneficio d’inventario.
L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante
dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del
circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle
successioni conservato nello stesso tribunale.
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura
del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è
aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme
prescritte dal codice di procedura civile.
Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure
menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.
Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha
redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione
della data in cui esso è stato compiuto.
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