Articolo
485. Chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni.
Il chiamato alla eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di
beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura
della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo
termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere
dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo
gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato
all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a
norma dell'articolo 484
ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario
medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo
termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.
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