Articolo
493. Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione.
L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a
pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza
l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di
procedura civile.
Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla
dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
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