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490. Effetti del beneficio d'inventario.
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il
patrimonio del defunto da quello dell'erede.
Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso la eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che
aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della
morte;
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il
valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio
ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal
domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se
vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal
beneficio d'inventario o vi rinunzi.
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