Modificazione del soggetto attivo -  la cessione del credito

 

 

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Nel corso del rapporto obbligatorio possono verificarsi delle modificazioni relative ai soggetti oppure relative al titolo dal quale scaturisce l'obbligazione.

Ci occupiamo, ora, delle modificazioni relative ai soggetti del rapporto obbligatorio; in altre parole vedremo i casi dove, pur rimanendo immutato il titolo da cui sorge l'obbligazione, muta la figura del creditore o del debitore.

Come regola generale possiamo sostenere che il mutamento del soggetto attivo del rapporto obbligatorio, cioè del creditore, non ha bisogno della volontà del lato passivo dell'obbligazione, cioè del debitore. In altre parole è quasi sempre possibile che un nuovo creditore si sostituisca al vecchio senza che il debitore possa opporsi a questo sostituzione. Al contrario, per aversi sostituzione del soggetto passivo dell'obbligazione, del debitore, sarà quasi sempre necessario il consenso del creditore che, ovviamente, potrebbe ricevere un danno da questa sostituzione

Occupiamoci della figura più importante relativa alla modificazione del soggetto attivo del rapporto: la cessione del credito.

nozione
(art. 1260 c.c.)

è il contratto con il quale il creditore trasferisce il suo credito ad un altro soggetto che diverrà nuovo creditore. Con la cessione del credito si realizza una successione a titolo particolare del credito sostituendosi un nuovo creditore a quello originario. La cessione può realizzare una vendita (venditionis causa), una donazione (donandi causa) o essere effettuata al posto dell'adempimento (solvendi causa)

Dalla nozione che abbiamo dato del contratto di cessione credito, possiamo i grandi linee afferrarne la struttura. Ma per fissare visivamente la struttura del contratto di cessione, è più utile consultare la sottostante tabella. Cominciamo ad individuare i tre soggetti del contratto di cessione:


 

Dopo aver individuato i soggetti, vediamo come si svolgono le vicende della cessione:


 

Vi è stata, quindi, sostituzione del soggetto attivo del rapporto, ma poniamoci ora una serie di importanti domande:

  1. Da che momento è efficace la cessione?

  2. Cosa accade se il creditore cede lo stesso credito a più cessionari?

  3. Cosa potrà contestare il debitore al nuovo creditore?

Cominciamo a rispondere al quesito di cui al 1. Da che momento è efficace cessione?
Ci risponde l'articolo 1264 c.c. secondo cui la cessione ha effetto nei confronti del debitore quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
In altre parole il nuovo creditore dovrà immediatamente notificare al debitore un atto attraverso il quale si dichiarerà nuovo creditore.
In alternativa alla notificazione sarà anche sufficiente l'accettazione, da parte del debitore, del nuovo creditore.
In merito a questa accettazione, dobbiamo subito chiarire che non si tratta di una accettazione di natura contrattuale e nemmeno di un requisito di efficacia della cessione del credito, poiché il debitore non può intervenire con la sua volontà per evitare la cessione. Secondo parte della dottrina l'accettazione sarebbe una semplice dichiarazione di scienza, attraverso la quale il debitore dimostra in maniera univoca di essere a conoscenza dell'avvenuta cessione e, di conseguenza, " accetta " di dover pagare al nuovo creditore.

Se, quindi, il debitore non ha accettato la cessione, oppure non gli è stata notificata, potrà sempre pagare al vecchio creditore ottenendo la liberazione dal debito.
Potrebbe accadere,tuttavia, che il debitore adempia al vecchio creditore pur sapendo che vi era stata la cessione del credito.

in questo caso, essendoci malafede, il debitore non sarà liberato dall'obbligo di adempiere nei confronti del nuovo creditore cessionario, anche se non vi sia stata alcuna notificazione o accettazione della cessione stessa

Accade, però, che sarà il creditore cessionario a dover dimostrare la malafede del debitore; in altre parole il creditore cessionario dovrà provare che, in mancanza di accettazione o di notifica della cessione, il debitore ha pagato al creditore cedente, pur essendo a conoscenza dell'avvenuta cessione del credito.

Occupiamoci, ora, del quesito di cui al punto 2: cosa accade se il creditore cede lo stesso credito a più cessionari?

Per chiarire questa ipotesi pensiamo casi in cui il creditore cedente, evidentemente disonesto, cede lo stesso credito a più cessionari. Ad esempio, stipula un contratto di cessione per un credito di 100 prima con Tizio, poi con Caio e, infine, con Mevio.
Chi dei tre creditori potrà esigere il credito nei confronti del debitore Sempronio?
Seguendo una logica legata al tempo della stipula del contratto, dovrebbe essere  Tizio ad essere preferito agli altri, poiché per primo ha stipulato il contratto di cessione. Ma non dobbiamo dimenticare la regola enunciata dell'articolo 1264 sull'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto che dipende, ricordiamolo, dalla notifica della stessa al debitore o dalla sua accettazione. Per questo motivo l'articolo 1265 c.c. dispone che:

se medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore

Da questa regola enunciata dall'articolo 1265 ne ricaviamo che fra i tre creditori del nostro esempio, prevarrà quello che più rapidamente ha notificato la cessione al debitore o ne avrà ricevuto l'accettazione. Questo però non vuol dire che il cedente disonesto potrà ricevere un vantaggio da questo stato di cose. È chiaro che di fronte a questa situazione si vedrà esposto ad una richiesta di risarcimento danni da parte degli altri due creditori rimasti esclusi.

Rispondiamo, infine, all'ultima domanda: cosa potrà contestare il debitore al nuovo creditore?

Affrontiamo il problema relativo alle eccezioni che il debitore ceduto potrà opporre al cessionario. Abbiamo già detto, infatti, che la cessione del credito realizza un'ipotesi di successione a titolo particolare nel credito. Ciò significa che il credito rimane sempre lo stesso, mentre muta la sola persona del creditore. Essendo, quindi, sempre uguale il credito ne ricaviamo la regola secondo cui:

il debitore ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al vecchio creditore cedente

Occupiamoci, infine, delle altre questioni relative alla cessione del credito nella sottostante tabella:

crediti incedibili non tutti i crediti possono essere ceduti; in particolare non possono essere ceduti i crediti di natura strettamente personale come quello ai chiarimenti, o altri crediti in cui vige un divieto da parte della legge (art. 1261 c.c.)
garanzie della cessione se la cessione era titolo oneroso e salvo patto contrario, il creditore cedente è tenuto solo a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione, ma non anche l'adempimento del debitore ceduto (art. 1266 c.c.) salvo che se ne abbia assunto anche la garanzia dell'adempimento (art. 1267 c.c.).
In quest'ultimo caso, però, dovrà solamente restituire al cessionario la somma che ha ricevuto come prezzo della cessione
garanzie della cessione se la cessione era titolo gratuito il cedente deve garantire l'esistenza del credito sono dei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione (art. 1266 c.c. comma 2)

Chiudiamo l'argomento chiarendo alcune questioni di natura terminologica che spesso si incontrano parlando della cessione del credito.
Spesso, infatti, si parla di cessione " pro solvendo " oppure di "nomen verum", che significato hanno questi termini?
Vediamoli qui sotto:

cessione pro solvendo il creditore cedente  garantisce al cessionario l'adempimento del debitore ceduto. Il riferimento è alla datio in solutum (art. 1198 c.c.)
cessione pro soluto  il creditore cedente non garantisce al cessionario l'adempimento del debitore ceduto.
Il riferimento è sempre alla datio in solutum, ma il cedente non garantisce anche  la effettiva riscossione del credito (ciò perché l'art. 1198 che fa salva una diversa volontà delle parti)
nomen verum il creditore cedente garantisce l'esistenza del credito
nomen bonum il creditore cedente garantisce anche la solvibilità del debitore ceduto

 

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