Articolo 1260. Cedibilità dei crediti.
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo
credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non
abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia
vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto
non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo
conosceva al tempo della cessione.
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