Articolo 1267. Garanzia della solvenza del debitore.
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne
abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti
di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi,
rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia
sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni
patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza
effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia
cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del
debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel
proseguire le istanze contro il debitore stesso.
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