Articolo 1266. Obbligo di garanzia del cedente.
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a
garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La
garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre
obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei
casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la
garanzia per l'evizione.
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