Articolo 1261. Divieti di cessione.
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli
avvocati, i procuratori (1), i patrocinatori e i notai non possono,
neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui
quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui
fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni,
sotto pena di nullità e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di
azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di
debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
(1) La l. 24.2.1997, n. 27, ha soppresso l'albo dei procuratori
legali ed ha disposto la sostituzione del termine "procuratore
legale" con il termine "avvocato". |