Articolo 1264. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando
questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al
cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore
medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
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