Articolo 1198. Cessione di un credito in luogo dell'adempimento.

Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.
È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 1267.
 

 

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