nozione |
è una disposizione testamentaria a titolo particolare in base alla quale ad un soggetto succede in uno o più rapporti determinati |
Il legato è istituto tipico della successione testamentaria e non trova
riscontro nella successione legittima; pur essendo nominato nel testamento,
però, il legatario non diviene erede del defunto e non risponde dei debiti che
derivano dal legato oltre il suo valore ( art. 671 c.c.); in altre parole il
legatario è un soggetto che è stato beneficiato dal testatore, una persona che
dovrebbe ricevere vantaggio dalla attribuzione ricevuta, cosa che non sempre
accade per l'erede.
Proprio perché il legato di solito si risolve in un vantaggio, non è previsto
che debba essere accettato, come invece accade per l'eredità, ma è fatta salva, però, la
facoltà di rinunciare (art. 649 c.c.).
Il legato è quindi un atto di liberalità
che il testatore ha voluto fare nei confronti del legatario, anche se questa
caratteristica può a volte non verificarsi, come nel caso in cui il
testatore imponga un onere al legatario pari al valore del legato. Il testatore ha quindi deciso di favorire una o più persone ( fisiche o
giuridiche) con il legato, ma chi dovrà eseguire la prestazione oggetto del
legato?
Ci risponde l'art. 662 c.c. che la pone a carico degli eredi, se il testatore
non ha disposto nulla in proposito; ma il testatore può aver indicato
chiaramente tutti gli eredi o uno o più legatari (sublegato) come obbligati, o
anche un solo erede ( art. 663 c.c.). In quest'ultimo caso l'erede indicato sarà
il solo a dover adempiere, mentre negli altri casi l'obbligo grava in
proporzione della rispettiva quota di eredità o di legato, se il testatore non
ha stabilito diversamente.
I soggetti incaricati di adempiere sono anche chiamati "onerati", mentre il
legatario è detto "onorato".
Ma fissiamo gli altri elementi fondamentali del legato, partendo dal suo acquisto.
acquisto del legato |
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L'accettazione non è quindi necessaria, ma è pur sempre possibile rinunciare,
solo che per la rinuncia non è previsto alcun termine; per questo motivo l'art.
650 c.c. permette di agire innanzi alla
autorità giudiziaria affinché questa fissi un termine al legatario per la rinuncia. La
particolarità di questa specie di actio interrogatoria sta nel fatto che se il
legatario lascia trascorrere il termine senza che abbia espresso alcuna
dichiarazione, la conseguenza non sarà la rinunzia implicita, ma, al contrario,
la perdita della facoltà di rinunziare.
Il legatario, inoltre, non potrà più rinunziare quando abbia esercitato il
diritto oggetto del legato.
La rinunzia, a differenza della rinunzia dell'eredità, è un negozio abdicativo
unilaterale, proprio perché si perde un diritto di cui si è già titolare.
Ma cosa può avere ad oggetto il legato?
Si ne distinguono in merito all'oggetto due fondamentali tipi:
In merito al legato di quantità sono necessarie alcune importanti
osservazioni. Può accadere, infatti, che il testatore abbia incaricato l'onerato
di soddisfare il legato di una cosa generica, senza specificare se questa si
trovi o meno nel suo patrimonio. Ebbene questo legato è valido ( art.
653 c.c.), anche se la cosa non si trovi
nell'asse ereditario, mentre non ha effetto se il testatore ha lasciato la cosa
generica (ma anche una sua cosa specifica) da prendersi nel suo patrimonio e
questa non si trovi nell'asse ( art. 654 c.c.);
Ma cosa accade se il testatore ha indicato come oggetto del legato una cosa
che appartiene a un terzo o addirittura all'onerato?
Secondo l'art. 651 il legato è nullo, ma se
risulta dal testamento o da altra dichiarazione scritta che il testatore sapeva
che la cosa era di altri, il legato è valido; in tal caso l'onerato dovrà
trasferire la cosa al legatario se si trovava nel suo patrimonio, oppure
procurarsi la cosa dal terzo e trasferirla al legatario.
Oltre alla fondamentale distinzione che abbiamo appena fatto, il codice
civile elenca ancora numerosi tipi di legato.
Esaminiamoli sinteticamente.
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è il legato favore di uno dei coeredi; il legato grava su tutta l'eredità, compresa la quota dell'erede beneficiato che diviene, quindi, al tempo stesso erede e legatario, senza che vi sia confusione tra le due qualifiche |
legato di un credito |
può avere ad oggetto un credito (e in tal caso il legatario diviene il nuovo creditore) o la liberazione da un debito ( e di conseguenza il legatario è liberato dal debito che aveva nei confronti del testatore) |
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se il debito è menzionato lo si considera fatto a titolo di pagamento del debito, se, invece, non è menzionato si presume che sia stato fatto titolo di liberalità. È però ammessa la prova contraria |
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