Articolo 651.
Legato di cosa dell’onerato o di un terzo.
Il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo,
salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal
testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva
all’onerato o al terzo . In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad
acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al
legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto
prezzo.
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del
testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua
morte, il legato è valido
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