Articolo 664.
Adempimento del legato di genere.
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la
scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo,
spetta all’onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non
inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola
delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facoltà
né può essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa
disposizione contraria del testatore.
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo,
questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del
genere indicato si trovano nell’eredità, il legatario può scegliere la
migliore.
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma
del terzo comma dell’articolo 631.
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