Articolo 658. Legato
di credito o di liberazione da debito.
Il legato di un credito o di liberazione da un debito
ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al
tempo della morte del testatore.
L’erede č soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del
credito legato che si trovavano presso il testatore.
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