Articolo 650.
Fissazione di un termine per la rinunzia.
Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità
giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se
intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine
senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il
diritto di rinunziare.
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