Articolo 654. Legato
di cosa non esistente nell’asse.
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa
particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi
dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova
nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua
morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la
quantità che vi si trova.
|