Articolo 649. Acquisto
del legato.
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione ,
salva la facoltà di rinunziare.
Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o
altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si
trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del
testatore.
Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso della cosa
legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal
testatore.
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