Le prove in generale |
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nozione |
la prova è lo strumento necessario per convincere il giudice dei fatti della causa |
In questo senso il termine più adatto è «mezzo di prova» che più rende l’idea dell’attività svolta, ma è necessario avvertire che la stessa terminologia del codice non è univoca, in quanto con il termine prova s’intende anche il giudizio o, a volte, il risultato probatorio raggiunto.
Per semplicità espositiva useremo il termine “prova” in maniera volutamente generica, per indicare, cioè, i diversi significati attribuiti.
Un fatto per essere posto a fondamento della decisione del giudice deve essere, ovviamente, provato. Ma a chi spetta l’onere di dover provare i fatti di causa?
Ci soccorre l’art. 2697 c.c. che divide equamente l’onere
della prova tra attore e convenuto.
Vediamo, quindi, come l’art. 2697 c.c. distribuisce l’onere della prova tra le
parti, cioè tra attore e convenuto;
regola di giudizio fondata sull'onere della prova |
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Le prove possono essere distinte in molte categorie, ma possiamo individuarne due fondamentali:
Le prove precostituite
Le prove costituende
Le prime sono quelle che, di solito, si formano prima del processo, nel senso che acquistano l’attitudine a rappresentare i fatti di causa prima che inizi il giudizio. Le seconde, invece, si formano durante e nel processo.
Con riferimento al modo di valutazione delle prove, il codice ha previsto all’art 116 c.p.c. primo comma, due tipi di prove: la prova libera e la prova legale.
La prova libera è valutata dal giudice secondo il
suo “prudente apprezzamento”, cioè secondo la sua esperienza di uomo e di
giurista.
La prova legale è invece valutata dal legislatore, e non lascia margini
di valutazione discrezionale da parte del giudice.
Tipica prova libera è la testimonianza, dove il giudice può
credere o meno al testimone.
Tipica prova legale è il giuramento, dove il giudice non può valutare
diversamente da quanto dichiarato dalla parte.
Hanno minore efficacia probatoria gli argomenti di prova e gli indizi, che possono costituire l’elemento fondamentale per le presunzioni semplici.
Gli argomenti di prova sono i comportamenti
processuali delle parti. Da soli non possono fondare il convincimento del
giudice, ma possono costituire degli ulteriori mezzi per interpretare le prove
già acquisite nel processo. Esempi di comportamenti delle parti valutabili come
argomenti di prova sono le mancate risposte in sede di interrogatorio libero, il
rifiuto di consentire ispezioni ordinate dal giudice, il contegno tenuto dalle
parti durante l’assunzione della prova testimoniale.
Non è invece pacifica l’esatta collocazione degli indizi.
Si ritiene, infatti, l’indizio un elemento di prova minore, insufficiente da
solo a fondare il convincimento del giudice, tanto da dover essere «rafforzato»
da ulteriori indizi che, tutti insieme e “gravi, precisi e concordanti” possono
determinare il comportamento del giudice, sempre che non siano contraddetti da
prove di rango superiore.
È per questo motivo che l’indizio viene a volte parificato agli argomenti di
prova ed altre volte alle presunzioni in senso stretto. Vengono, infine
considerati i fatti notori., quei fatti che non hanno bisogno di essere provati
perché facenti parti dell’esperienza di una comunità, come ad es. un terremoto.
Vediamo, però, più dettagliatamente la varie prove nei collegamenti che seguono.
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