La testimonianza

 

nozione

consiste in una dichiarazione che un terzo imparziale rende in udienza sui fatti di causa

È una tipica prova costituenda ed, a differenza del giuramento e della confessione, non è una prova legale, ma libera.

È una tipica prova costituenda e, a differenza del giuramento e della confessione, non è una prova legale, ma libera.

Limiti all’ammissibilità della prova testimoniale.

Il codice civile agli articoli 2721 e ss. pone numerosi limiti alla ammissibilità della prova testimoniale, vediamoli nella sottostante tabella:

limiti di ammissibilità alla prova testimoniale

Il valore dell’oggetto del contratto eccede euro 2,58; tuttavia il giudice tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e d’ogni altra circostanza può consentire la prova oltre il limite anzidetto

Patti aggiunti o contrari ad un documento

Stipulati anteriormente o contemporaneamente alla formazione del documento stesso: la prova non è ammessa poiché tali patti sarebbero stati inseriti nel documento stesso

Stipulati anteriormente o contemporaneamente alla formazione del documento stesso: la prova non è ammessa poiché tali patti sarebbero stati inseriti nel documento stesso

Atti per i quali è richiesta la forma scritta

Non è ammissibile la prova testimoniale per i contratti che richiedono la forma scritta sia ad substantiam (cioè per la validità dell’atto) che ad probationem (cioè come unico mezzo per provare l’esistenza dell’atto); in quest’ultimo caso, però, è possibile provare per testi l’esistenza del contratto solo se, essendo formatosi effettivamente per iscritto, la parte ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. Le suddette regole valgono, oltre che per i contratti, anche per il pagamento e per la remissione del debito.

 È interessante notare il riferimento alla “qualità” delle parti compiuto dal legislatore.
Se, infatti, le parti contraenti non sono particolarmente istruite, è verosimile che successive modifiche al documento siano state stipulate verbalmente, e, di conseguenza, potrà essere ammessa la prova per testi; se, invece, le parti contraenti sono composte da persone dotate di un buon livello di istruzione (ad es. due professionisti) è verosimile che eventuali aggiunte al documento siano state fatte per iscritto e, di conseguenza, la prova per testi non sarà ammissibile.

Abbiamo visto i limiti all’ammissibilità della prova per testimoni, tuttavia è possibile superarli in presenza di determinate condizioni:

  1.  Quando vi è un principio di prova per iscritto: lo scritto non deve provenire dalla parte che ha proposto la domanda, ma dall’altra parte o da un suo rappresentante, inidoneo di per sé a provare direttamente il fatto, ma sufficiente a renderlo verosimile;

  2. Quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta: questa impossibilità non deve essere configurata in astratto per dati rapporti di parentela, di affinità o professionali, ma deve valutarsi in concreto con riferimento ad una data relazione. L’impossibilità materiale, poi, deve essere assoluta e comunque indipendente dalla volontà del contraente che desume l’impossibilità;

  3.  Quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova: la perdita del documento non deve essere stata causata da un comportamento negligente della parte che deve comunque provare: a) l’esistenza del documento stesso; b) il suo contenuto, allo scopo di stabilirne la validità formale e sostanziale; c) la perdita verificatasi senza sua colpa.

Spostiamo ora la nostra attenzione sulle persone che devono testimoniare , notiamo che non tutti possono o devono testimoniare. Non possono testimoniare le persone che hanno un interesse in causa che legittimerebbe la loro partecipazione al giudizio; si tratta di un interesse specifico, cioè di quello che li legittimerebbe ad intervenire in giudizio a norma dell’art. 105 c.p.c.
Possono astenersi dal testimoniare coloro per i quali è consentita l’astensione, ad es. per il segreto professionale o di Stato.
Possono testimoniare il coniuge e i parenti ed affini della parte. I minori degli anni quattordici possono solo rendere delle dichiarazioni, ma non sono testimoni in senso stretto.

Al di fuori di queste persone la testimonianza è un dovere del testimone che non può rifiutarsi di adempierlo.

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