L'atto pubblico

atto pubblico

è un documento scritto che ha la particolarità di essere redatto da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede
nel luogo dove l’atto è formato, con le formalità prescritte dalla legge

Questa definizione dell’atto pubblico (art. 2699 c.c.) mette in risalto due elementi fondamentali:

1. La pubblica fede, che consiste nell’attitudine dell’atto pubblico a dare certezza ufficiale in merito a tutto quello che si è svolto innanzi al P.U.

2. La redazione da parte di un P.U. competente per territorio che ha avuto cura di redigerlo con le formalità necessarie; normalmente il P.U. è identificato con il notaio, ma sono pubblici ufficiali i cancellieri, gli ufficiali di stato civile etc.

Il valore probatorio dell’atto pubblico è molto intenso, in quanto è considerato una prova legale e tale efficacia può essere messa in discussione solo attraverso un apposito procedimento: la querela di falso.

Ma di cosa fa piena prova sino a querela di falso l’atto pubblico?

solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e di tutti gli altri fatti
che in quel momento si sono svolti innanzi al P.U. o da lui compiuti

In altre parole l’atto pubblico ha l’efficacia di prova legale solo per “l’estrinseco” e non per “l’intrinseco”
Se, ad esempio, s’intenda contestare che le parti non si sono recate, nel giorno indicato nell'atto, dal notaio, tale contestazione dovrà essere accertata attraverso la querela di falso.
Ma se s’intende contestare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla parte al pubblico ufficiale, esattamente riportate nell’atto, non sarà necessaria la querela di falso, poiché la verità di quanto affermato attiene al contenuto intrinseco dell’atto, non direttamente percepibile dal notaio.

La querela di falso è l’unico strumento disponibile per contestare un atto pubblico.

Con questo mezzo sarà possibile far accertare l’eventuale falsità dell’atto pubblico, sia per Falsità materiale sia per Falsità ideologica.

Oggetto della querela possono essere gli atti pubblici, ma anche le scritture private riconosciute, autenticate o verificate.
Con riferimento alle scritture verificate, per le quali si è svolto un giudizio, non deve sembrare strano che possano essere sottoposte ad un nuovo accertamento, in quanto, secondo parte della dottrina, l’attività svolta per la verificazione serve sostanzialmente a far assumere alla scrittura privata l’efficacia di prova legale con l’intervento del giudice. In altre parole il giudice svolge un’attività simile a quella del pubblico ufficiale nella creazione di un documento al quale viene attribuita l’efficacia di prova legale; non si formerebbe, quindi, il giudicato sull’autenticità o meno della scrittura.
Secondo altra dottrina la querela di falso sarebbe anche possibile contro le scritture verificate, ma solo se non ci sia stato il giudicato sul fatto oggetto della verificazione. Nel caso di formazione del giudicato la querela di falso potrebbe proporsi solo su fatti sopravvenuti o che non siano non oggetto del giudizio di verificazione.

La competenza a decidere sulla querela di falso spetta in via esclusiva al tribunale in composizione collegiale. È obbligatorio l’intervento del pubblico ministero.

La querela di falso può proporsi tanto in via principale, quanto in via incidentale.

In via principale la domanda sarà proposta nei modi consueti, con la particolarità che la parte che ha proposto la domanda deve, nella prima udienza, confermarla personalmente o attraverso un procuratore speciale.

Anche per la proposizione della querela in via principale è necessario l’interesse ad agire, che consisterà nel voler porre nel nulla un documento che, per avere efficacia di prova legale, potrebbe essere utilizzato in un successivo giudizio.
Più frequente è la proposizione della querela in via incidentale, cioè nel corso di un diverso giudizio.

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