L'atto pubblico |
atto pubblico |
è un documento scritto che ha la
particolarità di essere redatto da un pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuirgli pubblica fede |
Questa definizione dell’atto pubblico (art. 2699 c.c.) mette in risalto due elementi fondamentali:
1. La pubblica fede, che consiste nell’attitudine dell’atto pubblico a dare certezza ufficiale in merito a tutto quello che si è svolto innanzi al P.U.
2. La redazione da parte di un P.U. competente per territorio che ha avuto cura di redigerlo con le formalità necessarie; normalmente il P.U. è identificato con il notaio, ma sono pubblici ufficiali i cancellieri, gli ufficiali di stato civile etc.
Il valore probatorio dell’atto pubblico è molto intenso, in quanto è considerato una prova legale e tale efficacia può essere messa in discussione solo attraverso un apposito procedimento: la querela di falso.
Ma di cosa fa piena prova sino a querela di falso l’atto pubblico?
solo della provenienza del documento dal
pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e di tutti gli altri
fatti |
In altre parole l’atto pubblico ha l’efficacia di prova
legale solo per “l’estrinseco” e non per “l’intrinseco”
Se, ad esempio, s’intenda contestare che le parti non si sono recate, nel giorno
indicato nell'atto, dal notaio, tale contestazione dovrà essere accertata
attraverso la querela di falso.
Ma se s’intende contestare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla parte al
pubblico ufficiale, esattamente riportate nell’atto, non sarà necessaria la
querela di falso, poiché la verità di quanto affermato attiene al contenuto
intrinseco dell’atto, non direttamente percepibile dal notaio.
La querela di falso è l’unico strumento disponibile per contestare un atto pubblico.
Con questo mezzo sarà possibile far accertare l’eventuale falsità dell’atto pubblico, sia per Falsità materiale sia per Falsità ideologica.
Oggetto della querela possono essere gli atti pubblici, ma
anche le scritture private riconosciute, autenticate o verificate.
Con riferimento alle scritture verificate, per le quali si è svolto un giudizio,
non deve sembrare strano che possano essere sottoposte ad un nuovo accertamento,
in quanto, secondo parte della dottrina, l’attività svolta per la verificazione
serve sostanzialmente a far assumere alla scrittura privata l’efficacia di prova
legale con l’intervento del giudice. In altre parole il giudice svolge
un’attività simile a quella del pubblico ufficiale nella creazione di un
documento al quale viene attribuita l’efficacia di prova legale; non si
formerebbe, quindi, il giudicato sull’autenticità o meno della scrittura.
Secondo altra dottrina la querela di falso sarebbe anche possibile contro le
scritture verificate, ma solo se non ci sia stato il giudicato sul fatto oggetto
della verificazione. Nel caso di formazione del giudicato la querela di falso
potrebbe proporsi solo su fatti sopravvenuti o che non siano non oggetto del
giudizio di verificazione.
La competenza a decidere sulla querela di falso spetta in via esclusiva al tribunale in composizione collegiale. È obbligatorio l’intervento del pubblico ministero.
La querela di falso può proporsi tanto in via principale, quanto in via incidentale.
In via principale la domanda sarà proposta nei modi consueti, con la particolarità che la parte che ha proposto la domanda deve, nella prima udienza, confermarla personalmente o attraverso un procuratore speciale.
Anche per la proposizione della querela in via principale è
necessario l’interesse ad agire, che consisterà nel voler porre nel nulla un
documento che, per avere efficacia di prova legale, potrebbe essere utilizzato
in un successivo giudizio.
Più frequente è la proposizione della querela in via incidentale, cioè nel corso
di un diverso giudizio.
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