La confessione

 

nozione

 “La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’atra parte” (art. 2730 c.c.)

La confessione può essere di due tipi, giudiziale, resa nel corso del processo, e stragiudiziale, resa al di fuori.

Tralasciando, per ora, la distinzione tra confessione giudiziale e stragiudiziale, consideriamo le caratteristiche comuni ai vari tipi di confessione.

la confessione è in primo luogo una prova legale

La confessione è una dichiarazione resa dalla parte; non sarebbe confessione la dichiarazione resa da un terzo sui fatti di causa (testimonianza) né una dichiarazione resa dall’avvocato della parte, che potrebbe valere come ammissione.

Per i ricordati motivi, la confessione deve essere resa dalla parte personalmente o da un suo rappresentante nei limiti della procura.

Deve essere resa dalla parte capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono. Applicazione di questo principio è la regola per la quale, se la parte non dispone del diritto, la confessione non acquisterà il valore di prova legale, ma quello più limitato di prova libera. Analogamente accade nei casi di litisconsorzio necessario; in quello facoltativo si ritiene che la confessione abbia valore di indizio.

La confessione è inscindibile, nel senso che se la parte, nel dichiarare fatti a sé sfavorevoli, dichiara altri fatti  tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato o a limitarne gli effetti (2734 c.c.), tutta la dichiarazione confessoria avrà il valore di prova legale, a meno che l’altra parte non contesti le dichiarazioni aggiunte. In caso di contestazione delle ulteriori circostanze, la confessione avrà valore di prova libera.

La confessione è una dichiarazione di scienza e non un negozio giuridico, in quanto non si dispone direttamente del diritto, ma sarà necessaria la sentenza del giudice; per questo motivo, per la validità della confessione, basta che vi sia la volontà della dichiarazione e non anche quella degli effetti, come accade per i negozi giuridici.
La confessione, pur non essendo negozio giuridico, è revocabile, ma solo per errore di fatto e violenza.

Definiamo, ora, i vari tipi di confessione.

Stragiudiziale: è resa dalla parte o da chi la rappresenta al di fuori del giudizio; se resa ad un terzo sarà liberamente valutata dal giudice.

Giudiziale: è resa nel corso del processo, questa può essere:
 

  1. spontanea: è resa in un qualsiasi atto processuale firmato dalla parte;
  2. provocata: si tenta di ottenere la confessione ponendo una serie di domande alla parte volte a farla confessare; se la parte dichiara fatti a sé sfavorevoli, cioè confessa, l’interrogatorio avrà raggiunto il suo scopo.

Osserviamo in merito all’interrogatorio formale che nella sostanza si tratta di porre, attraverso il giudice, una serie di domande su fatti di causa sfavorevoli all’altra parte, nella speranza che quest’ultima li ammetta. Nel caso in cui si raggiunga il risultato sperato si potrà ottenere l’efficacia di prova legale della confessione; in caso contrario la situazione sarà simile a quella precedente all’interrogatorio.

Non bisogna credere che l’interrogatorio formale sia una prova inutile, ritenendo che la parte non dichiarerà mai fatti a sé sfavorevoli.

C’è da considerare, infatti, che le domande saranno poste alla parte personalmente, non al suo avvocato.
In tal modo le possibilità che confessi sono maggiori. È, inoltre, possibile che la parte, senza giustificato motivo, non si presenti (o non risponda) all’interrogatorio.
In tal caso possono essere ritenuti ammessi i fatti oggetti dell’interrogatorio. Quest’ultima regola si applica anche nei confronti del contumace, ma, per evitare abusi, è previsto che gli sia notificata l’ordinanza che ammette l’interrogatorio, proprio per consentirgli di costituirsi e rispondere.

Non bisogna confondere l’interrogatorio formale con quello libero che il giudice può disporre nell'ambito del processo, sia perché le risposte rese in seguito a quest’ultimo (o la mancata comparizione della parte) non avranno mai il valore di confessione ma di argomento di prova, sia perché il suo scopo è quello di permettere al giudice, che di solito lo dispone, di informarsi liberamente sui fatti di causa.

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