Il giuramento |
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nozione |
Il giuramento è una dichiarazione a sé
favorevole che una parte rende in giudizio sui fatti di causa, |
Il giuramento ha valore di prova legale e, rispetto
alle altre prove legali, è quella di maggiore intensità in quanto, una volta
prestato, l’altra parte non può provare il contrario, né può agire in
revocazione, anche se il giuramento sia stato dichiarato falso con sentenza.
Normalmente si ricorre al giuramento decisorio quando non si hanno a
disposizione altri mezzi per provare i fatti di causa; non bisogna credere,
però, che il ricorso a tale mezzo di prova sia inutile, visto che la parte che
deve prestarlo molto difficilmente agirà in modo pregiudizievole per i propri
interessi. È da considerare, infatti, che il falso giuramento, è considerato un
reato.
È forse questo l’unico motivo che ancora giustifica l’efficacia di prova legale del giuramento, visto che il timore della riprovazione morale ben difficilmente riesce ad evitare il falso giuramento.
Il giuramento è di due tipi, decisorio e suppletorio.
Il primo è richiesto dalla parte che intende far giurare
l’altra.
Il secondo è invece deferito dal collegio.
In merito al giuramento decisorio notiamo che la
parte che deve giurare può, appunto, giurare, e vincere la causa, non giurare o
non presentarsi senza giustificato motivo, e perdere la causa, oppure riferire
il giuramento a chi glielo ha deferito; in altre parole la parte invece di
giurare chiede all’altra di giurare in sua vece.
Se la parte cui è stato riferito il giuramento si rifiuta di giurare perderà lei
al causa, diversamente se giura vincerà, ma non potrà a sua volte riferire il
giramento alla parte che glielo aveva riferito.
Può essere ammesso solo se verte su diritti disponibili (non è ammesso, ad esempio, nei giudizi di disconoscimento di paternità). Non è ammissibile, inoltre, se verte su fatti illeciti o su un contratto per la cui validità sia richiesta la forma scritta o per negare un fatto che, da atto pubblico, risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale.
Si distingue, infine, il giuramento de veritate e il giuramento de notitia.
Il primo ha ad oggetto un fatto della parte.
Il secondo ha ad oggetto un fatto altrui di cui la parte abbia notizia.
Il giuramento suppletorio costituisce il secondo tipo di giuramento e si differenzia dal decisorio perché è deferito d’ufficio dal giudice, senza che vi sia richiesta della parte.
Si ricorre a questo mezzo istruttorio quando, dopo l’esaurimento dei mezzi istruttori, le domande e le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono nemmeno del tutto sfornite di prova. La valutazione in ordine all’opportunità di disporre il giuramento suppletorio è rimessa al prudente e discrezionale criterio del giudice del merito, il quale stabilisce se la domanda e le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova (semiplena probatio). Se la causa dev’essere decisa dal collegio, sarà esclusivamente quest’ultimo a deferire il giuramento.
Sottospecie del giuramento suppletorio è quello estimatorio a cui si ricorre quando non è possibile accertare in altro modo il valore della cosa domandata. In questo caso, però, il collegio (o il giudice monocratico) deve determinare la somma fino a concorrenza della quale il Giuramento avrà efficacia. Il giuramento suppletorio non può essere riferito e si applicano le stesse regole previste per il giuramento decisorio.
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