La scrittura privata |
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nozione |
non è definita dalla legge civile né da
quella penale; |
Elemento essenziale della scrittura privata è, quindi, la
sottoscrizione perché attraverso quest’ultima si fa propria la dichiarazione.
Non è necessario che il documento sia scritto di pugno del dichiarante (che sia
autografo), potendo anche essere formato da un’altra persona e poi sottoscritto
dal dichiarante.
La scrittura privata non ha il valore di prova legale, ma la legge prevede dei
mezzi integrativi per conferire maggiore certezza alla scrittura. L’art. 2702 c.c.
dispone, infatti, che la scrittura privata acquista l’efficacia di prova legale
(fino a querela di falso) se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la
sottoscrizione oppure se la scrittura è legalmente considerata come
riconosciuta.
Il riferimento è alle ipotesi dell’autenticazione (art. 2073) e del mancato disconoscimento in corso di causa.
ma di che cosa la scrittura privata riconosciuta o considerata legalmente riconosciuta fa piena prova fino a querela di falso? |
Semplicemente della provenienza della dichiarazione
dalla parte che l’ha sottoscritta; ciò significa che se s’intende contestare che
il sottoscrittore non ha emesso quella dichiarazione, sarà necessario impugnare
il documento con la querela di falso; ma se si intende contestare la verità
della dichiarazione, sicuramente attribuita al soggetto che ha sottoscritto il
documento, non sarà necessaria la querela di falso, ma si agirà nei modi
consueti.
Tornando ai casi in cui la scrittura privata acquista efficacia di prova legale,
consideriamo specificamente l’autenticazione e il riconoscimento.
L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza previo accertamento dell’identità di chi sottoscrive (art. 2703 c.c.). L’autenticazione conferisce efficacia di prova legale alla scrittura privata sulla provenienza della dichiarazione; serve, inoltre, a rendere certa la data della sottoscrizione. Proprio con riferimento alla data, mancando l’autenticazione, non può considerarsi certa e, di conseguenza, può essere computata solo dopo degli eventi che rendano sicura la formazione della scrittura privata prima del verificarsi di quell’evento, come, ad es. la registrazione della scrittura o la riproduzione in atti pubblici (art. 2704 c.c.).
La scrittura privata si ha per riconosciuta anche quando è riconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta. Facciamo l’ipotesi, ad es., che in un processo è prodotta dal convenuto una dichiarazione firmata dall’attore dove si evince il pagamento del credito per cui è causa; l’attore potrebbe espressamente riconoscere come propria la sottoscrizione ed attribuire, in tal modo, efficacia di prova legale alla scrittura. Come si evince dall’esempio il riconoscimento è utile se proviene dalla parte contro la quale è stata prodotta la scrittura. Non avrebbe, all’opposto, alcuna efficacia se provenisse dalla parte che produce il documento o da un terzo.
Nell’ipotesi sopra riportata il riconoscimento è espresso, ma è previsto anche il riconoscimento tacito, che si ha quando (art. 215 c.p.c.) la parte comparsa contro la quale è stato prodotto il documento a lei attribuita non la disconosce, o dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Una volta avvenuto il riconoscimento tacito, la scrittura acquisterà il valore di prova legale in merito alla provenienza della dichiarazione come la scrittura espressamente riconosciuta.
È da notare che l’art. 215 si riferisce all’ipotesi che la parte disconosca o dichiari di non conoscere la scrittura privata. Il riferimento è agli eredi o aventi causa della parte che potrebbero, infatti, non conoscere la scrittura del loro dante causa
La scrittura si considera tacitamente riconosciuta anche quando è prodotta conto il contumace. In tal caso, però, per salvaguardare la posizione del contumace, la Corte costituzionale ha stabilito che a quest’ultimo vada notificato il verbale dove si dà atto della produzione di scritture non menzionate nell’atto di citazione; il contumace, inoltre, può sempre in qualsiasi momento costituirsi e disconoscere la scrittura prodotta contro di lui.
Il disconoscimento della scrittura privata.
Si sono visti i modi di riconoscimento espresso e tacito della scrittura privata.
Per evitare il riconoscimento tacito la parte deve tempestivamente, alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. o alla prima risposta successiva alla produzione, negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione (art. 214 c.p.c.). gli eredi o gli aventi causa per evitare il riconoscimento tacito possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o sottoscrizione del loro autore.
Resta ora da vedere la posizione della parte che ha prodotto la scrittura; quest’ultima, infatti, può tanto rinunciare a valersi della scrittura nel processo, quanto chiedere che l’autenticità della sottoscrizione sia accertata chiedendone la verificazione.
La verificazione è un particolare giudizio che serve proprio ad accertare la veridicità della scrittura provata ed è disciplinata ne codice di rito agli articoli 214 e ss.
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