Diritto d'inventore e il brevetto
Con il diritto d'autore si tutelano le opere dell'ingegno a qualsiasi campo appartengano; la tutela è accordata indipendentemente dal fatto che l'idea sia suscettibile di essere sfruttata industrialmente.
Il diritto d'inventore, (art. 45 cod. prop. ind.) tutela solo le invenzioni industriali, cioè quelle idee idonee ad essere applicate per la produzione di beni nuovi o nuovi metodi di produzione di beni già esistenti (brevetto di procedimento) |
Per ottenere la protezione è necessario che l'invenzione sia brevettata.
il brevetto è il mezzo per rendere pubblica l'invenzione e per permettere all'inventore lo sfruttamento esclusivo della stessa |
Oltre che per le invenzioni, il brevetto è previsto anche per i modelli di utilità (art. 82 cod. prop. ind.) e le nuove varietà vegetali (artt. 100 e ss. cod. prop. ind.).
I modelli di utilità sono quelle idee che permettono di usare in
maniera migliore rispetto al passato beni che già esistono, come, ad esempio, un
mouse di nuova forma che può essere usato indifferentemente con la mano destra o
con la sinistra. Per i modelli di utilità si applica la disciplina prevista per
le invenzioni industriali, se compatibile.
Le nuove varietà vegetali sono anch'esse protette tramite brevetto; in tal caso è detto costitutore colui chi ha scoperto la nuova varietà o il suo datore di lavoro (art. 101 cod. prop. ind.) e a lui spettano i diritti di sfruttamento della nuova varietà.
Per essere poter essere brevettata è necessario che la nuova varietà sia
nuova, omogenea, distinta e stabile ( artt.
102 e ss. cod.
prop. ind.). La mancanza delle suddette condizioni e il conferimento del diritto
a chi non era effettivamente costitutore comportano la nullità del diritto di
proprietà industriale.
Se, invece, si accerta successivamente al brevetto, che la nuova varietà non è
più stabile o omogenea o il costitutore non ha provveduto a mettersi in regola
con gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge si avrà decadenza dal
diritto ( art. 113 cod. prop. ind.).
Anche alle nuove varietà vegetali si applica la disciplina prevista per le
invenzioni se non contrasti con quella specifica degli artt. 100 e ss. del
codice della proprietà industriale.
La tutela tramite brevetto può essere assicurata con:
I diversi tipi di brevetto si distinguono per l'ambito
territoriale entro il quale è concessa la tutela; la materia è regolata da
trattati internazionali, e per il brevetto europeo dagli artt.
56 e ss. cod. prop. ind. ma il titolare di
brevetto italiano può comunque chiedere di estendere l'efficacia della tutela
anche in altri Stati.
Per ottenere il brevetto italiano è necessario che l'invenzione sia:
Nuova, cioè non ancora conosciuta secondo la tecnologia esistente ( art. 46 cod. prop. ind.) |
Creativa, non sia una ovvia applicazione della tecnologia esistente; in altre parole deve essere frutto di vera attività inventiva ( art. 48 cod. prop. ind.) |
Deve , inoltre, possedere le caratteristiche della:
Liceità, cioè non essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume ( art. 50 cod. prop. ind.); è anche vero, però, che se l'attuazione dell'invenzione è vietata da una norma di legge o amministrativa non sarà automaticamente illecita dovendo verificare se in concreto contrasti con l'ordine pubblico o il buon costume |
Industrialità, cioè essere idonea ad avere un'applicazione industriale o agricola ( art. 49 cod. prop. ind.) |
Una volta brevettata l'idea, all'inventore è riconosciuta la priorità dell'invenzione e conseguentemente ha il diritto di:
Utilizzare economicamente l'invenzione |
Vietare ad altri l'utilizzo dell'invenzione brevettata |
I diritti di sfruttamento economico dell'invenzione non hanno quella durata lunghissima delle opere tutelate dal diritto d'autore; si vuole evitare, infatti, che l'inventore possa creare una sorta di monopolio perpetuo che potrebbe danneggiare lo sviluppo industriale. Per questi motivi la durata del diritto di sfruttamento esclusivo dell'invenzione è limitata a:
20 anni | invenzioni industriali |
20 anni | nuove varietà vegetali |
10 anni | modelli di utilità |
Il diritto morale ad essere riconosciuto autore
dell'invenzione è, invece, imprescrittibile.
Ottenuto il brevetto l'inventore ha l'0nere di attuare l'invenzione; se entro
tre anni ciò non è avvenuto l'invenzione può essere attuata tramite licenza
obbligatoria non esclusiva a favore di chiunque ne faccia richiesta (
art. 70 cod. prop. ind.).
Il brevetto è nullo se manchi dei requisiti essenziali riportati nelle
tabelle e negli altri casi previsti dall'art. 76
cod. prop. ind.
È però prevista, analogamente alla conversine dei contratti nulli, la
conversione del brevetto nullo; questa si produce automaticamente quando il
brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale
contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente,
qualora questi ne avesse conosciuto la nullità.
La dichiarazione di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma secondo l'art. 77 cod. prop. ind. non pregiudica:
a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato
già compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al
passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura
in cui siano già stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto
conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati
in esecuzione del contratto;
c) i pagamenti già effettuati ai dipendenti che creato l'invenzione in
adempimento del loro rapporto di lavoro e ai ricercatori delle università e
degli enti pubblici a titolo di equo premio, canone o prezzo.
Ricordiamo, in merito a quest'ultimo caso, che per le invenzioni dei dipendenti
i diritti di carattere patrimoniale spettano al datore di lavoro, mentre i
ricercatori, pur essendo titolari dei diritti derivanti dall'invenzione,
ricevono sino al massimo del cinquanta per cento del canone o provento
dell'invenzione, canone stabilito dalla stessa pubblica amministrazione o
Università ( art. 65 cod. prop. ind).