Articolo 45. Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni
nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in
particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco
o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in
esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il
brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e
presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi
per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e
i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa
disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o
alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati;
5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i
procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.
Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai
prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |