Articolo 70. Licenza obbligatoria
Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro
anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade
successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo
avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non
abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello
Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della unione
europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in
misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese,
può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo
dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia
richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire
concessa qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre
anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del paese.
La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente
attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del
brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la
mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso
all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto
brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.
La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del
brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione. Il
brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due
anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata
in misura tale da risultare in grave sproporzione |