Articolo 56 e ss. Diritti conferiti dal brevetto
europeo
Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi
diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a
decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino Europeo dei
brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora a seguito
della procedura di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, i
limiti della protezione stabiliti con la concessione e mantenuti sono
confermati a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della
decisione concernente l'opposizione.
Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione
italiana in materia.
Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una
traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso
dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma
modificata a seguito della procedura di opposizione.
La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal
titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata
entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al
comma 1.
In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il
brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in
Italia.
Articolo 57. Testo della domanda o del brevetto
europeo che fa fede
Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo,
redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei
brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione,
salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul
brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio
1978, n. 260.
Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al
deposito della domanda ed alla concessione del brevetto europeo è
considerata facente fede nel territorio dello Stato qualora conferisca
una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella
lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.
La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di
nullità.
Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento,
dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti
solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.
Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia
un'invenzione, ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo
senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o
del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può
proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua
azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata
ha preso effetto.
Articolo 58. Trasformazione della domanda di brevetto
europeo
La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata
l'Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per
invenzione industriale:
a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
legge 26 maggio 1978, n. 260;
b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo
2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata
originariamente depositata in lingua italiana.
È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di
utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o
considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto
abbia i requisiti di brevettabilità previsti dalla legislazione italiana
per i modelli di utilità.
A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito
chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di
modello di utilità ai sensi dell'articolo 84.
Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3
è stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di
brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di
deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta
domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono
considerati come depositati in Italia alla stessa data.
Articolo 59. Preminenza del brevetto europeo in caso
di cumulo delle protezioni
Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un
brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso
inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di
priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la
stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti
alla data in cui:
a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo è scaduto
senza che sia stata fatta opposizione, ovvero
b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il
mantenimento in vigore del brevetto europeo, ovvero
c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a
quella di cui alle lettere a) o b).
Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente,
il brevetto europeo venga annullato o decada.
Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso
un'azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione
nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i
diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore. |