Articolo 46. La novità
Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della
tecnica.
Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso
accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima
della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una
descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro
mezzo.
È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto
di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o
internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono
state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella
menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili
al pubblico anche in questa data o più tardi.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di
una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato
della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione. |