Articolo 65. Invenzioni dei ricercatori delle
università e degli enti pubblici di ricerca
In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre
con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi
scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare
esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è
autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle
pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a
tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta
la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro
autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze
a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o
alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della
ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento
dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in
cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle
determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per
cento dei proventi o canoni.
Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora
l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause
indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui
l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare
l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli
sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne
riconosciuto autore.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di
ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero
realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da
soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di
appartenenza del ricercatore |