Articolo 82. Oggetto del brevetto Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi
modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di
applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti
in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o
combinazioni di parti. |