5 Domande sulle obbligazioni Nelle risposte, in grassetto la risposta esatta;
42) Tizio ha comprato da Caio un elettrodomestico, esattamente un
asciugacapelli; lo stesso Tizio dopo essersi fatto una bella doccia,
esce bagnato dalla doccia stessa, mette la spina del asciugacapelli
nella presa di corrente, e lo accende; accade però che le gocce d'acqua
che ancora erano presenti sulla mano di Tizio, penetrano nel motore
dell'asciugacapelli, provocando così un cortocircuito; fortunatamente
l'impianto salvavita dell'appartamento, impedisce che Tizio muoia
folgorato, ma il cortocircuito sostanzialmente distrugge
l'asciugacapelli. Tizio allora si reca da Caio, e pretende che
l'asciugacapelli gli sia totalmente rimborsato, perché per una sola
volta che lo ha usato si è rotto; Caio però si rifiuta di rimborsargli
l'asciugacapelli, e anche di sostituire l'asciugacapelli già comprato
con uno nuovo; chi ha ragione?
a) Tizio deve ringraziare le potenze celesti che non è morto con l'asciugacapelli in mano; effettivamente l'asciugacapelli si è rotto, e il venditore deve garantire il buon funzionamento dell'apparecchio in genere per due anni; ma è anche vero che qui il danno è stato interamente cagionato dal comportamento colposo di Tizio, che non ha rispettato le più elementari regole di sicurezza per l'uso degli apparecchi elettronici, che, come noto, non devono essere usati, in presenza di liquidi ed acqua, salvo che non siano stati espressamente progettati per tale uso;
b) Caio avrebbe dovuto perlomeno avvertire Tizio del fatto che
l'asciugacapelli non deve essere usato con le mani bagnate; questo
fatto, infatti, non è detto che sia conosciuto necessariamente da tutti,
e quindi in mancanza dell'avvertimento, Caio è responsabile della
rottura dell’asciugacapelli; lo stesso Caio è fortunato del fatto che
Tizio non sia morto folgorato per il cattivo uso dell'asciugacapelli,
perché la responsabilità dell'uso corretto dell'elettrodomestico è
solamente sua, cioè di Caio che non ha dato le necessarie istruzioni per
l'uso dell'elettrodomestico;
c) in questo caso abbiamo un'evidente ipotesi di concorso di colpa;
Tizio è effettivamente poteva stare più attento nell'uso
dell’asciugacapelli, Caio avrebbe dovuto avvertire che l'asciugacapelli
va usato con particolari precauzioni; è vero che nella scatola
dell’asciugacapelli ci sono le sommarie istruzioni di sicurezza dove è
detto che questo non deve essere usato con liquidi ed acqua, ma è anche
vero che queste istruzioni normalmente il consumatore non le legge, ed è
quindi compito del venditore allertare il compratore dei rischi che
derivano dall'uso dell'elettrodomestico che vende;
43) Tizio deve consegnare 200 lavatrici a Caio, in seguito ad un ordine
che lo stesso Caio ha effettuato a Tizio; la consegna doveva avvenire il
giorno 14 del mese, e Tizio manda i suoi camion al deposito di Caio il
giorno 14; trova però il deposito chiuso, e nessuno a cui possa chiedere
informazioni; raggiunto telefonicamente Caio, lo stesso Caio gli dice di
aspettare un paio di ore, e sarebbe immediatamente giunto un operaio ad
aprire il deposito, e consentire così lo scarico della merce; gli
autisti di Tizio, però, aspettano tutto il giorno, e nessuno si presenta
per aprire il deposito. Tizio allora telefona nuovamente a Caio, che gli
dice che c'è stato un imprevisto, e di presentarsi il giorno successivo
alle 9:00. A questo punto gli autisti di Tizio ritornano da dove erano
venuti, e il giorno dopo alle nove si presentano un'altra volta davanti
al deposito di Caio, ma nemmeno questa volta è possibile consegnare la
merce, il deposito rimane chiuso, e Tizio non riesce in alcun modo a
contattare Caio.
a) sostanzialmente nulla, perché Tizio era debitore di Caio per la
consegna delle 200 lavatrici, e dopo la consegna comunque Caio ha pagato
regolarmente tutte le 200 lavatrici senza eccepire nulla; di conseguenza
poiché non esiste un vero obbligo a carico del creditore di ricevere la
prestazione, e comunque la situazione è finita con la consegna e il
pagamento del lavatrici, Tizio può finalmente dirsi soddisfatto, e non
potrà più chiedere niente al creditore Caio;
b) Caio rifiutando di ricevere lavatrici è stato inadempiente nei
confronti di Tizio, e quindi deve risarcirgli tutti danni che Tizio ha
subito, cioè il danno emergente e lucro cessante secondo le normali
regole dell'inadempimento; c) il rifiuto sostanziale di Caio a ricevere lavatrici, che si è espresso di non aver fatto quanto necessario affinché Tizio potesse consegnarle, mette lo stesso Caio in una situazione di mora del creditore; il comportamento di Caio ha sicuramente recato dei danni a Tizio ma questi danni devono essere calcolati secondo le regole previste per la mora del creditore; infatti Tizio ha subito dei danni dal fatto che Caio non gli ha consentito di scaricare la merce, e questi danni sono consistiti nelle paghe che ha dovuto comunque erogare agli autisti, nel mancato uso dei camion, e le spese che comunque sostenuto per custodire e consegnare la merce che era destinata a Caio, spese che si sono protratte fino al momento in cui finalmente Caio, in seguito ad una offerta reale, ha finalmente reso possibile la consegna della merce;
44) Tizio deve dare € 2000 a Caio, e il termine di scadenza è fissato il
15 del mese; il giorno stabilito Tizio va da Caio, che però senza
addurre alcun motivo rifiuta i 2000 euro; a questo punto Tizio invia un
vaglia telegrafico di € 2000 a Caio, ma questo vaglia non viene ritirato
da Caio. Tizio allora si convince che Caio sta ponendo in essere una
qualche tecnica ostruzionistica per farlo rimanere legato al rapporto
obbligatorio, e decide di agire con un'offerta reale nei confronti di
Caio; ma poco prima che affidi tutto all'ufficiale giudiziario, riceve
una telefonata da Caio, che si dice pronto a ritirare i € 2000; Tizio va
allora da Caio, e riceve i
2000 euro, ma si riserva di pretendere gli interessi moratori che si
erano maturati dal giorno 15 del mese fino all'effettivo pagamento,
interessi dal valore complessivo di € 50. Tizio però contesta di dover
corrispondere questi interessi, e ritiene che l'obbligazione che aveva
nei confronti di Caio si sia completamente estinta. A questo punto Tizio
va dall'avvocato, per chiedere consiglio su quanto è accaduto. Che cosa
dirà l'avvocato a Tizio?
a) l'avvocato dirà Tizio che purtroppo dovrà dare questi € 50 a Caio,
sia per l’esiguità della somma, ma soprattutto perché per evitare di
pagare questi interessi di natura moratoria, avrebbe dovuto agire con
un'offerta reale nei confronti di Caio. È solo con l'offerta reale,
infatti, che il creditore può essere costituito in mora, e di
conseguenza si applica l'articolo 1207 del codice civile che dice
proprio che gli interessi che non siano stati percepiti dal debitore, in
seguito alla mora del creditore non sono più dovuti, cosa che in
concreto non è avvenuta. b) l'avvocato prende in considerazione il fatto che gli interessi che sono richiesti da Caio a Tizio sono interessi moratori, e ciò perché trattandosi di un debito portabile si è in mora nel momento stesso in cui non si esegua la prestazione presso il domicilio del creditore nel giorno stabilito; è però accaduto che Tizio ha comunque offerto la somma di danaro di € 2000 a Caio in maniera tempestiva, anche se non ha seguito la strada dell'offerta reale; in questo caso, infatti, il debitore non può essere realmente considerato in mora, e quindi non deve corrispondere al creditore gli interessi moratori;
c) l'avvocato dirà a Tizio che questi € 50 di interessi non sono dovuti;
in effetti, dirà l'avvocato, non c'è nessuna giustificazione logica
affinché Caio pretenda questi € 2000; quindi indipendentemente da regole
precise che sono inserite nel codice civile, il comportamento contrario
a buona fede di Caio, gli impedisce che questi possa pretendere i € 50
di interessi;
45) Tizio ha una fabbrica che si occupa della concia delle pelli, e in
genere queste fabbriche, queste concerie, sono poste nella prossimità
dei corsi d'acqua. Un giorno, però, per un mal funzionamento di una
valvola, prodotti chimici che servono per la concia delle pelli,
finiscono nel fiume vicino alla fabbrica, provocando una serie di danni
al fiume, e anche ai terreni attraversati dallo stesso fiume. I
proprietari dei terreni danneggiati dall'inquinamento, decidono di agire
tutti quanti nei confronti di Tizio, per ottenere il risarcimento del
danno. Tizio però si difende sostenendo che quanto accaduto era dovuto a
un fatale incidente, e che comunque ammesso che i prodotti chimici
abbiano inquinato fiume e danneggiato i terreni che si affacciano sullo
stesso, gli stessi proprietari dei terreni non sono stati in grado di
quantificare con precisione il danno ricevuto, e che quindi in mancanza
di prova del danno, nulla gli spetta. Chi ha ragione?
a) hanno ragione i proprietari di terreni, a parte il fatto che il mal funzionamento di una valvola sarà stato determinato dalla cattiva manutenzione della stessa, cosa che poi nel processo sarà accertata attraverso una consulenza tecnica, non è affatto vero che se non si riesce a provare un danno nel suo preciso ammontare questo non deve essere risarcito; in effetti quello che conta è che il danno ci sia stato, ed è fuori di dubbio che i prodotti chimici versati nel fiume non solo hanno inquinato il fiume stesso, ma hanno prodotto dei danni ai terreni che si affacciavano sul fiume, terreni destinati ad uso agricolo. Ora non c'è dubbio che l'immissione di sostanze chimiche del fiume abbia recato dei danni di natura ambientale ai terreni circostanti, ed essendo danni che sicuramente vi sono stati, ma difficili da provare nel loro preciso ammontare, si potrà chiedere che il giudice li determini in via equitativa;
b) un principio generale del processo che è ribadito anche nel codice
civile riguarda l'onere della prova; chi dice di aver subito un danno,
oltre a provare il fatto che ha provocato il danno, deve anche provare
il danno ricevuto e la sua entità precisa; in questo caso i proprietari
di terreni non sono stati in grado di quantificare il danno ricevuto;
ora non è possibile che il giudice possa liquidare un danno senza
conoscerne l'entità, e di conseguenza Tizio non dovrà risarcire i danni
ai proprietari di terreni; se invece i proprietari di terreni fossero
stati in grado di quantificare i danni subiti, e allora avrebbero avuto
diritto al risarcimento;
c) nel caso specifico è evidente la responsabilità di Tizio
dell'inquinamento del fiume e dei terreni attraversati da questo;
certamente, quindi, i proprietari di terreni avranno subito un danno da
inquinamento, ma proprio per la natura di questo danno, non sono stati
in grado di provarlo nel loro preciso ammontare, perché effettivamente è
difficile stabilire quanti raccolti, per esempio, saranno persi a causa
dell'inquinamento, oppure quali conseguenze sulla salute potrà aver
avuto l'inquinamento proveniente dalla fabbrica di Tizio; in questi
casi, però, la legge rendendosi conto della difficoltà della prova,
presume un danno che è calcolato secondo la metà di quanto richiesto dai
danneggiati; in altre parole il danno è calcolato in via equitativa, e
il danno equitativo va appunto calcolato in riferimento alla somma
massima richiesta dei danneggiati (sempre che sia verosimile) diminuita
della metà; è ovvio poi che se i danneggiati riescono esattamente a
provare l'ammontare del danno subito, il giudice condannerà il convenuto
esattamente al risarcimento di quella somma di danaro;
46) Tizio è antiquario, e deve consegnare un vaso cinese a Caio; questa
consegna però tarda, e a certo punto Tizio si scoccia, e invia una
raccomandata Caio chiedendogli l'immediata consegna del vaso, e
costituendolo inoltre in mora, nel caso in cui non lo fosse già. Caio
però non consegna il vaso, e accade un fatto imprevisto, una forte
scossa di terremoto fa traballare tutta la zona dove abitano Tizio e
Caio. La scossa è forte, ma con l'epicentro posto a grande profondità, e
quindi non si verificano danni gravi agli edifici, e alle persone, se si
eccettua però la caduta di mobili ed oggetti all'interno degli
appartamenti e dei depositi. Quale che sia la situazione il vaso cinese
che Tizio doveva consegnare a Caio, in seguito alla forte scossa di
terremoto, cade a terra distruggendosi. A questo punto Tizio invia una
lettera a Caio con la quale gli comunica che gli è impossibile
consegnare il vaso, e quindi ritiene estinta la sua obbligazione per
impossibilità sopravvenuta dovuta a causa a lui non imputabile; ma Caio
pretende comunque il pagamento del vaso distrutto, e va dall'avvocato
chiedendogli consiglio; cosa dirà l'avvocato allo sfortunato Caio?
a) dirà che effettivamente Tizio è liberato dalla sua obbligazione,
perché la distruzione del vaso non gli è imputabile, visto che è stata
provocata da una scossa di terremoto, certo non dipendente dalla volontà
dello stesso Tizio, e nemmeno dovuta a una sua negligenza nella custodia
del vaso;
b) l'avvocato dirà a Caio che Tizio dovrà risarcire gli completamente il
danno, perché è vero che l'impossibilità della prestazione sopravvenuta
è derivata da una causa non imputabile all'antiquario Tizio, ma è anche
vero che Tizio era stato costituito in mora da Caio, e secondo
l'articolo 1221 del codice civile, quando il debitore è in mora,
sopporta anche il rischio dell'impossibilità della prestazione dovuta a
causa a lui non imputabile. Quindi Tizio dovrà comunque pagargli il
danno; c) l'avvocato dirà Caio che Tizio è sicuramente responsabile per i danni dovuti alla distruzione del vaso, perché lo stesso Tizio è stato costituito in mora da Caio, ed essendo in mora sopporta anche il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile; quindi l'avvocato dirà a Caio che si potrà agire nei confronti di Tizio per ottenere il risarcimento del danno subito, ma lo metterà anche sull'avviso che in questo caso potrebbe accadere che a Caio non spetteranno realmente i danni; la rottura del vaso, infatti, è stata provocata da una scossa di terremoto che ha colpito ugualmente sia l'abitazione di Caio, sia il deposito di Tizio, ed è quindi molto probabile che il vaso si sarebbe distrutto anche se fosse stato consegnato a Caio; se quindi Tizio riuscirà a dimostrare che il vaso si sarebbe comunque distrutto anche se fosse stato consegnato in tempo, Caio non potrà più pretendere il risarcimento del danno da Tizio;
47) Tizio è alla guida della sua autovettura, e in manovra sale sul
marciapiede, in maniera talmente maldestra che sfonda la vetrina di un
negozio; la responsabilità di Tizio per i danni cagionati al negozio che
era di proprietà di Caio, appare subito evidente, perché molti testimoni
hanno visto quello che è accaduto. Tizio però, non vuole pagare la somma
per il ripristino della vetrina, e allora Caio si vede costretto a
citarlo in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. Il giudice
sentiti testimoni e valutati i fatti, condanna Tizio a pagare € 3000 per
i danni che Caio ha subito, e condanna inoltre Tizio a pagare gli
interessi moratori chiesti da Caio, dal giorno del fatto, fino
all'effettivo pagamento nei confronti di Caio. Tizio però non è contento
della sentenza, e infatti ritiene di dover pagare questi € 3000, tra
l'altro già rivalutati dal giudice, ma non di dover pagare gli interessi
moratori, perché non ha mai ricevuto alcuna lettera di costituzione in
mora da parte di Caio, e quindi va dall'avvocato chiedendo se si può
proporre appello per riformare parzialmente la sentenza in relazione
agli interessi moratori; che cosa dirà l'avvocato a Tizio?
a) gli dirà che gli interessi moratori non sono dovuti, perché
effettivamente non c'è stata alcuna costituzione in mora di Caio nei
confronti di Tizio; gli interessi moratori, infatti, sono dovuti solo
dal momento in cui il debitore è stato realmente costituito in mora, ma
qui Caio non ha fatto alcun atto di costituzione in mora, e semmai
questi interessi, ammesso che siano dovuti, dovevano essere calcolati
dalla data della citazione fino all'effettivo pagamento, o alla sentenza
del giudice, mentre il giudice ha condannato Tizio pagare gli interessi
moratori dal giorno del fatto, cioè dal giorno in cui la vetrina è stata
sfondata. Quindi l'avvocato dirà che si potrà fare anche l'appello solo
per riformare parzialmente la sentenza; b) l'avvocato dirà a Tizio che non è possibile proporre appello nei confronti di questa sentenza; in effetti il debitore è costituito in mora automaticamente dal giorno del fatto illecito, quando appunto il debito derivi da fatto illecito; non è quindi necessaria alcuna costituzione formale in mora per ottenere gli interessi moratori, e quindi bene ha fatto il giudice, in seguito a specifica domanda di Caio, a condannare Tizio al pagamento di tutti gli interessi moratori che sono maturati dal giorno del fatto illecito;
c) l'avvocato dirà a Tizio è possibile proporre appello nei confronti
della sentenza pronunciata dal giudice; più precisamente l'avvocato dirà
che questi interessi di natura moratoria sono in realtà dovuti fino al
giorno del fatto illecito, perché in caso di debito che deriva da fatto
illecito, il debitore è automaticamente costituito in mora. Tuttavia
tali interessi, anche se sono stati chiesti da Caio, sono interessi di
natura risarcitoria, cioè soli interessi collegati al risarcimento del
danno che ha subito Caio; Orbene Caio ha chiesto questi interessi, ma
non li ha provati nel loro ammontare, facendo così intendere che in
realtà il ritardo del pagamento da parte di tizio non gli ha provocato
alcun danno. Di conseguenza la sentenza è impugnabile non tanto perché
Tizio non fosse in mora sin dal giorno del fatto illecito, ma perché
Caio ha chiesto interessi di natura moratoria senza però provare un
qualsiasi danno dovuto al ritardo nel pagamento;
48) Tizio è un famoso sarto, e Caio si reca presso di lui perché Tizio
deve realizzare un vestito da sposa per la futura moglie; si stabilisce
che Tizio dovrà consegnare il vestito a Caio per la cerimonia di nozze
ma Tizio ha delle difficoltà, e non riesce a consegnare questo vestito
la mattina del giorno delle nozze. A questo punto Caio riesce la mattina
stessa delle nozze a procurare un vestito alla moglie, anche se non era
quello che Tizio doveva consegnare; svoltasi la cerimonia, ed essendosi
Caio felicemente sposato con Sempronia, Caio cita in giudizio Tizio,
perché vuole il risarcimento del danno subito dall'inadempimento di
Tizio; Tizio però ribatte che in realtà Caio avrebbe prima dovuto
costituirlo in mora, perché in tal modo avrebbe fatto valere il suo
inadempimento, e poi successivamente avrebbe potuto citarlo in giudizio
per il risarcimento del danno. Ha ragione Tizio?
a) Tizio ha ragione; in effetti per ottenere il risarcimento del danno o
anche la risoluzione del contratto in base al quale Tizio doveva cucire
il vestito da sposa alla moglie di Caio, lo stesso Caio avrebbe dovuto
comunque costituirlo in mora, e poi agire per ottenere la risoluzione e
il risarcimento del danno, cosa che Caio non ha fatto;
b) Tizio ha ragione, perché è accaduto che Caio ha agito troppo
precipitosamente, ed in effetti quando ha visto che Tizio non si era
presentato per consegnare il vestito delle nozze, subito se ne è
procurato un altro; a parte ciò poi il fatto che Caio si sia procurato
un altro vestito delle nozze dimostra che lo stesso Caio non ha subito
alcun danno, e quindi niente può chiedere a Tizio; c) la costituzione in mora indica semplicemente che il debitore è in ritardo nell'adempimento, un adempimento però ancora possibile. Qui però non si può parlare di mora del debitore, perché il debitore doveva eseguire la sua prestazione in un termine che può considerarsi essenziale, cioè il giorno delle nozze, o meglio la mattina del giorno delle nozze; non avendo Tizio consegnato questo vestito nella mattina del giorno delle nozze, lo stesso Tizio non può considerarsi in mora, cioè in ritardo, ma ha direttamente inadempiente; e poiché dopo quel giorno la prestazione di Tizio diviene inutile per Caio, lo stesso Caio senza bisogno di alcuna costituzione in mora, potrà chiedere i danni a Tizio per il suo inadempimento;
49) Tizio stipula un contratto con Caio, e in base a questo contratto
Caio doveva fornirgli del materiale da costruzione per la villa che
appunto Tizio sta ristrutturando a Capri; si tratta di un'antica villa
che Tizio vuole adibire ad albergo a cinque stelle; poiché per Tizio è
molto importante la ristrutturazione di questa villa, stabilisce con
Caio una penale; in altre parole se Caio non fornirà i materiali
richiesti, e quindi impedirà la costruzione della villa nei tempi che
Tizio aveva previsto, lo stesso Caio dovrà pagare una penale di €
500.000. Accade però che Caio si trova in grandi difficoltà per il
reperimento e il trasporto di questi materiali, e nei fatti non adempie
il contratto di fornitura con Tizio, che non riesce a terminare i lavori
alla villa e ad adibirla ad albergo, come aveva pensato di fare;
l'inadempimento ormai conclamato di Caio comporta che Tizio è costretto
a reperire gli stessi materiali da altri imprenditori, spendendo però
molto di più di quello che aveva preventivato, e il ritardo che ha
comportato l'inadempimento di Caio gli fa rinviare l'apertura della
villa di un anno, cagionandogli così un danno ben superiore ai € 500.000
previsti dalla penale con lo stesso Caio. Caio comunque si dichiara
disponibile a pagare e € 500.000 di penale ma Tizio però, vuole €
200.000 in più per i danni effettivi che ha subito dall'inadempimento di
Caio, e va dall'avvocato per chiedere consiglio; che cosa gli dirà
l'avvocato?
a) l'avvocato gli dirà che è possibile ottenere i € 200.000 di
differenza, perché è vero che è stata stipulata una penale, ma è anche
vero che se questa penale risulta nei fatti gravemente insufficiente
rispetto ai danni che ha comportato l'inadempimento di una parte, è
possibile ottenere questa differenza, solo che Tizio dovrà provare che
ha subito danni ulteriori per € 200.000, e in mancanza questa prova non
sarà possibile ottenere questi ulteriori € 200.000, ma bisognerà
limitarsi ai € 500.000 della penale; b) l'avvocato prima di tutto andrà a leggersi il contratto in base al quale è stata convenuta la clausola penale di € 500.000, e verificherà se è stato stabilito o meno il risarcimento del danno ulteriore; dall'analisi del contratto risulta che la penale è stata fissata a € 500.000, e non è stato convenuto l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. Di conseguenza Tizio potrà ottenere i € 500.000 di penale, ma non gli altri € 200.000 di danno ulteriore che però ha effettivamente subito;
c) secondo l'articolo 1384 del codice civile è possibile la riduzione
della penale quando questa risulti manifestamente eccessiva; di
conseguenza non è detto che la penale debba essere sempre e per forza
limitata a quanto convenuto tra le parti, salvo che le parti stesse
abbiano convenuto la risarcibilità del danno ulteriore; proprio il
principio espresso dall'articolo 1384 può però essere esteso
analogicamente all'ipotesi in cui il danno calcolato nella clausola
penale sia manifestamente inferiore a quello che la parte non
inadempiente ha subito; di conseguenza applicando analogicamente
all'articolo 1384, Tizio può ottenere un'ulteriore somma di danaro oltre
i € 500.000 previsti dalla penale, che non è detto, però, che
corrispondono esattamente agli € 200.000 di danno effettivamente subito;
50) Tizio è interessato all'acquisto di un appartamento in centro, e
finalmente dopo lunghe ricerche, pensa di aver trovato l'appartamento
che fa per lui; l’appartamento è, vi aspettereste, di Caio, e invece no;
l'appartamento è di Sempronio, che lo vende a € 700.000; dopo una serie
di trattative i due si mettono d'accordo per la stipula del contratto, e
redigono anche il contratto di compravendita, il cosiddetto compromesso,
riservandosi poi di rivedersi un'altra volta davanti al notaio per
stipulare l'atto in forma pubblica; Sempronio però condiziona la stipula
del contratto al versamento di una sostanziosa caparra, e Tizio sicuro
dell'acquisto, gli versa all'atto della stipula del contratto in forma
scritta, una caparra di € 50.000; accade però che Tizio ci ripensi,
perché ha trovato un'occasione decisamente migliore rispetto al
precedente appartamento; in effetti ha trovato un appartamento migliore
di quello che ha acquistato per € 600.000; allora si mette in contatto
con Sempronio, e gli dice che può trattenere tranquillamente la caparra,
perché lui ha intenzione di recedere dal contratto. Dice infatti Tizio
che il versamento della caparra da parte sua, gli dà comunque il diritto
di recesso, perdendo però i € 50.000; Sempronio però si oppone, dice che
il contratto è ormai concluso, e lo invita a versare gli altri € 50.000,
se non vuole che lo stesso Tizio sia citato in tribunale per
inadempimento e per gli ulteriori danni; Tizio, allora, va dall'avvocato
per chiedere consiglio su che cosa debba fare; che cosa gli dirà
l'avvocato?
a) l'avvocato dirà a Tizio che dovrà onorare il contratto di compravendita stipulato con Sempronio; infatti i € 50.000 che sono stati versati di caparra, sono un anticipo della prestazione dei € 700.000, e di conseguenza lui è obbligato ad adempiere il contratto, se la parte non intende trattenere la caparra, cosa che effettivamente è avvenuta con Sempronio. Quindi l'avvocato gli consiglierà di versare il resto dei soldi, se non vuol essere trascinato in una lunga e costosa causa;
b) l'avvocato dirà a Tizio che poiché è stata stabilita fra i due una
caparra, il fatto stesso che la somma versata sia stata definita
pacificamente da entrambe le parti come caparra, vuol dire che entrambe
le parti sono libere di eseguire il contratto, oppure esercitare il
diritto di recesso perdendo la caparra; in altre parole Sempronio se
voleva poteva recedere dal contratto versando € 100.000, mentre Tizio
può anche recedere dal contratto, perdendo però i € 50.000 versati a
titolo di caparra; l'avvocato quindi consiglierà a Tizio di non
adempiere questo contratto, anche se Sempronio lo cita in tribunale;
c) l'avvocato di Tizio per prima cosa andrà a leggere il contratto di
compravendita che Tizio e Sempronio hanno stipulato, e cercherà di
ricostruire esattamente i fatti; in realtà dall'analisi del contratto,
risulta che i € 50.000 non sono stati versati a titolo di caparra, ma
come una anomala clausola penale; di conseguenza l'inadempimento di
Tizio, perché di inadempimento si tratta, è coperto dai € 50.000 che
Tizio ha versato non come caparra, ma anticipatamente come clausola
penale. Il contratto quindi con la perdita di € 50.000 già incamerati da
Sempronio si risolve per inadempimento, e di conseguenza Sempronio non
potrà citare Tizio in giudizio per ottenere l'adempimento di un
contratto che sia già risolto;
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